Master Lidl Un’esperienza formativa unica per chi vuole intraprendere un percorso di carriera nella Grande Distribuzione. MASTER LIDL Si tratta di un importante programma di formazione rivolto a laureati, di qualsiasi disciplina, che vogliano intraprendere la carriera professionale di Capo Settore per diventare manager di 4 o 5 punti vendita. Il progetto formativo prevede una […]


Master Lidl
Un’esperienza formativa unica per chi vuole intraprendere un percorso di carriera nella Grande Distribuzione.

MASTER LIDL
Si tratta di un importante programma di formazione rivolto a laureati, di qualsiasi disciplina, che vogliano intraprendere la carriera professionale di Capo Settore per diventare manager di 4 o 5 punti vendita.
Il progetto formativo prevede una durata complessiva di 7,5 mesi ed è caratterizzata da 2 fasi.

La prima fase viene dedicata alternativamente all’attività sul campo e alla didattica (3 settimane in filiale e 1 in aula) per una durata di 22 settimane.

L’attività sul campo, detta “training on the job”, permette all’allievo di misurarsi in prima persona con la complessa e impegnativa attività di filiale e si svolge direttamente nei nostri punti vendita.
La parte didattica, condotta da relatori interni, è costituita da una fase d’aula presso la Direzione Generale ed è suddivisa in vari moduli formativi a tema: aspetti commerciali, controllo costi, qualità, assicurazioni, gestione del personale, sicurezza, information technology. Ogni allievo viene affiancato da un Tutor che ne controllerà i progressi e lo supporterà nello studio e nel lavoro.

La seconda fase del Master Lidl viene definita “operatività in osservazione” e consiste in un’attività di affiancamento a un Capo Settore esperto per un periodo di 9 settimane.

Cerchiamo laureati… pronti a:
– entrare nel mondo del lavoro accompagnati da una formazione seria e completa;
– misurarsi ogni giorno con un ambiente fortemente dinamico e stimolante;
– lavorare in team;
– dimostrare giorno dopo giorno le proprie capacità;
– assumersi sempre maggiori responsabilità.

Offriamo:
– l’opportunità di lavorare in un’azienda internazionale, giovane, in forte espansione;
– un contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio della fase di formazione con inquadramento Quadro, settore Commercio;
– prospettive di carriera;
– dopo i primi 6 mesi in azienda, al pacchetto economico di sicuro interesse, verrà aggiunta come Benefit un’autovettura aziendale.

fonte e info: Lidl Italia



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    PERCHE’ POSSA OTTENERSI, IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO, E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE ESSO SIA STATO ACCOMPAGNATO DA UN FATTO INGIUSTO – Comportamento ingiurioso, mobbing, pubblicizzazione del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila). Anna Maria G. ha chiesto al Pretore di […]


    PERCHE’ POSSA OTTENERSI, IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO, E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE ESSO SIA STATO ACCOMPAGNATO DA UN FATTO INGIUSTOComportamento ingiurioso, mobbing, pubblicizzazione del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila).

    Anna Maria G. ha chiesto al Pretore di Catania di condannare Bartolomeo D., suo ex datore di lavoro, al risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato, in misura di sei mensilità della retribuzione. Il Pretore, essendo risultato che la lavoratrice non aveva impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 6 della legge n. 604/66, ha rigettato la domanda.
    La lavoratrice ha proposto appello sostenendo che il termine stabilito dalla legge n. 604 del 1966 non era applicabile poiché ella aveva proposto una normale azione risarcitoria da fatto illecito e non aveva chiesto la specifica tutela prevista dalla normativa sui licenziamenti. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, affermando che ove si verifichi decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6 L. n. 604/66, non è possibile impugnare il licenziamento e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, che costituisce il presupposto per il risarcimento del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

    La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila) ha rigettato il ricorso. L’attrice – ha osservato la Corte – non ha esperito la normale azione risarcitoria in base ai principi generali, ma un’azione la quale, previo accertamento dell’illegittimità del recesso, doveva mettere capo, in difetto dei presupposti per la tutela reale, al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità della retribuzione. L’accoglimento della domanda – ha affermato la Corte – presuppone l’accertamento della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo del recesso; ma tale accertamento è precluso dalla decadenza dell’impugnazione.
    L’art. 8 della Legge n. 604/1966 prevede il risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato nella misura massima di sei mensilità di retribuzione; l’art. 6 della stessa legge prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza; dal combinato disposto delle due norme – ha osservato la Corte – si ricava che, ove si verifichi decadenza, non è possibile impugnare il licenziamento, e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, il quale costituisce a sua volta il presupposto per il risarcimento del danno.

    La normale azione risarcitoria da fatto illecito, secondo i principi generali – ha affermato la Corte – richiede anzitutto l’indicazione e l’allegazione del fatto ingiusto il quale si sia accompagnato al licenziamento: a titolo di esempio, può citarsi il licenziamento ingiurioso, il licenziamento come atto finale di un mobbing, il licenziamento pubblicizzato al di fuori dell’azienda con la finalità di nuocere alla figura professionale del lavoratore.
    In altri termini – ha concluso la Corte – perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in base alla normativa generale, al licenziamento intrinsecamente ingiustificato deve accompagnarsi un fatto ingiusto secondo i principi generali.

    fonte: www.legge-e-giustizia.it



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      Il turismo in Italia è in continuo aumento e il settore sta vivendo un’inarrestabile evoluzione caratterizzata da un trend di crescita alimentato dalle maggiori richieste dei turisti e da nuove esigenze nell’acquisto di pacchetti viaggio. La scuola Up Level Scuola di Managemente organizza dei master in Tourist Management nelle città di Milano, Roma e Napoli […]


      Il turismo in Italia è in continuo aumento e il settore sta vivendo un’inarrestabile evoluzione caratterizzata da un trend di crescita alimentato dalle maggiori richieste dei turisti e da nuove esigenze nell’acquisto di pacchetti viaggio.

      La scuola Up Level Scuola di Managemente organizza dei master in Tourist Management nelle città di Milano, Roma e Napoli destinato a creare professionisti che ricoprano (o ricopriranno) ruoli imprenditoriale o manageriali.
      Il master è rivolto a diplomati, laureati e a chi desidera acquisire le giuste competenze per lavorare in Agenzie Viaggi e Tour Operator.

      Il master viaggerà di pari passo con le esigenze e le problematiche di vere agenzie di viaggi con confronti e approfondimenti in: marketing turistico, tecnica turistica, tecnica tariffaria, biglietteria aerea ferroviaria e marittima, geografia turistica, legislazione turistica, Contabilità applicata al turismo, nonché la formazione relativa al comparto linguistico ed informatico.

      Per chi frequenta il master con l’obiettivo di avviare una propria attività nel settore turistico, la scuola affianca l’imprenditore nel periodo di inizio attività curando gli aspetti burocratici, i rapporti con i tour operator e le tecniche commerciali al banco.

      Altre info a riguardo le potete trovare al seguente link .



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