Lavorare con Emergency significa portare assistenza sanitaria specializzata e gratuita alle vittime della guerra e della povertà. Oltre a mettere a disposizione le proprie competenze professionali nel lavoro quotidiano, l’espatriato è impegnato nella formazione e nella supervisione dello staff locale. Emergency ha progetti avviati in Afganistan, Cambogia, Sierra Leone e Sudan. Per il centro “Salam” […]


Lavorare con Emergency significa portare assistenza sanitaria specializzata e gratuita alle vittime della guerra e della povertà.
Oltre a mettere a disposizione le proprie competenze professionali nel lavoro quotidiano, l’espatriato è impegnato nella formazione e nella supervisione dello staff locale.

Emergency ha progetti avviati in Afganistan, Cambogia, Sierra Leone e Sudan.

Per il centro “Salam” di Cardiochirurgia a Khartoum (Sudan), Emergency ricerca specifiche figure:
– Cardiochirurgo
particolare esperienza nel trattamento chirurgico e post-chirurgico di tutte le valvulopatie, della cardiopatia ischemica, della patologia aortica (aorta toracica);
– Cardioanestesista
è richiesta completa autonomia nella gestione dell’attività anestesiologica e rianimatoria;
– Perfusionista;
– Cardiologo / Ecocardiografista / Emodinamista;
– Medico di laboratorio / Biologo;
– Infermiere di: sala operatoria, terapia intensiva, corsia di cardiochirurgia, emodinamica, ambulatorio;
– Fisioterapista;
– Tecnico di: laboratorio, radiologia medica;

Requisiti indispensabili:
– rilevante esperienza professionale;
– disponibilità alla permanenza all’estero per 3/6 mesi consecutivi a seconda del profilo professionale;
– buona conoscenza della lingua inglese.

Requisiti generali:
– flessibilità e capacità di lavorare in un team in condizioni di stress;
– capacità di adattamento a lavorare secondo protocolli clinici e operativi;
– senso della disciplina e rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’organizzazione;
– rispetto della cultura e delle tradizioni locali.

Modalità
Questo tipo di impegno comporta generalmente una richiesta di aspettativa dal lavoro.

I nostri progetti in Afganistan, Sierra Leone e Sudan hanno ottenuto da parte del Ministero Affari Esteri (MAE) il giudizio di conformità ai criteri della legge 49/87: a seguito della registrazione del contratto, il cooperante ha diritto al collocamento in aspettativa per la durata del contratto di cooperazione.

L’iter selettivo prevede:
prima valutazione del curriculum vitae; questionario di approfondimento specifico per profilo professionale; colloquio di selezione e conversazione in lingua inglese presso la sede di Milano.

Condizioni
Le condizioni di inserimento prevedono: collaborazione retribuita, assicurazione, copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

fonte e info: link: www.emergency.it



Fai conoscere questo articolo:

    INTRODUZIONE I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di: – una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; – una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, […]


    INTRODUZIONE
    I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati.
    A tal fine è opportuno che siano dotati di:
    – una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;
    – una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari, ecc.) e ad evitare fenomeni di abbagliamento;
    – una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.

    La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato visivo, con effetti su:
    1) la nitidezza dell’immagine
    – più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per vedere nitidamente;
    – più l’illuminazione dell’oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta ed aumenta lo sforzo di accomodamento;
    2) adattamento alla quantità della luce
    – gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante);
    – i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata, impongono all’occhio una complessa attività di regolazione, per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti, ecc.);
    – i contrasti sono tuttavia utili, un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo.

    EFFETTI SULLA SALUTE
    La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo. Detto fenomeno che si manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi.
    Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico.

    I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
    Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità,…).

    Quanto, infine, alla intensità ed alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata.
    – Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottate schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali.
    – Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti.

    NORMATIVA
    D.Lgs n.626 del 19.9.1994 art.33 (che ha sostituito l’art.10 del DPR 303 del 19.3.1956):
    Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

    art.33 – [comma 8] Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
    DPR n.547 del 27/4/1955, artt. 28, 29, 30, 31, 32, 175, 225, 304, 307, 308, 332, 341.

    Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
    art 28 – Illuminazione generale
    art 29 – Illuminazione particolare
    art 30 – Deroghe per esigenze tecniche
    art 31 – Illuminazione sussidiaria
    art 175 – Dispositivi di segnalazione
    art 225 Illuminazione dei segnali
    artt da 304 a 308 – Impianti di illuminazione elettrica
    art 332 – Illuminazione di luoghi pericolosi
    art 341 – Illuminazione sussidiaria nelle cabine elettriche

    DPR n.303 del 19.3.1956, art.8
    Norme generali per l’igiene del lavoro
    art. 8 – Locali sotterranei

    fonte: www.ispesl.it



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      Il Decreto Legislativo 626 del 1994 è nato con l’intento di rendere più sicuri tutti i posti di lavoro e fin da subito l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha ritenuto importante costituire due osservatori che tramite le organizzazione delle PMI (Pubbliche Medie Imprese) e i Sindacati, potessero creare dei […]


      Il Decreto Legislativo 626 del 1994 è nato con l’intento di rendere più sicuri tutti i posti di lavoro e fin da subito l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha ritenuto importante costituire due osservatori che tramite le organizzazione delle PMI (Pubbliche Medie Imprese) e i Sindacati, potessero creare dei veri e propri strumenti di applicazione del Decreto.
      Da questa collaborazione è nato un prodotto che contiene le linee guida per valutare praticamente i rischi che corrono i lavoratori delle PMI.

      Il secondo prodotto è stata una regolamentazione del sistema informativo che ogni lavoratore deve obbligatoriamente avere dal proprio datore di lavoro e sul quale sono riportati diritti e doveri che il dipendente deve osservare oltre a rischi generali e specifici legati alla specifica azienda e alla mansione per la quale si è stati assunti.

      Per questo motivo è stato deciso che il datore di lavoro deve consegnare ad ogni neo-assunto, singoli opuscoli che contengono le dettagliate descrizioni sui rischi e pericoli presenti nell’area di lavoro anche se l’obbligo vi è solo per quelli relativi a rischi prettamente individuali.



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