Tutte le donne in maternità godono della tutela della legge n. 151 del 26 marzo 2001, che ha preso il posto della n. 1204 del 1971 e della n. 53 del 2000 che già introduceva un alto riconoscimento della funzione sociale dei padri e delle madri dandogli la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro […]


diritti sul lavoro donne incintaTutte le donne in maternità godono della tutela della legge n. 151 del 26 marzo 2001, che ha preso il posto della n. 1204 del 1971 e della n. 53 del 2000 che già introduceva un alto riconoscimento della funzione sociale dei padri e delle madri dandogli la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per assistere i figli.

La tutela del posto di lavoro
Le donne incinta non possono essere licenziate dal momento in cui scoprono, e comunicano all’azienda, di essere incinta fino al compimento dei primi 12 mesi di vita del bambino.
Se ciò dovesse avvenire, la lavoratrice ha tempo 90 giorni per presentare un certificato che attesti che la gravidanza era già in corso nel momento in cui è avvenuto il licenziamento (un consulente del lavoro potrà aiutarvi nel migliore dei modi).
Durante il periodo della gravidanza, la donna non può effettuare trasporti, sollevare pesi, svolgere attività pericolose, stressanti, faticosi, insalubri.
Tra le ore 24:00 e le ore 06:00 non può svolgere lavori in azienda, quindi alcun turno lavorativo.
Nei periodi di assenza per maternità, si continua maturare anzianità di servizio e, solo durante il periodo di assenza obbligatorio, anche ferie e tredicesima.
Al rientro dal periodo di maternità, la lavoratrice avrà il diritto di continuare a svolgere le stesse mansioni, o equivalenti, che svolgeva in precedenza.

Astensione obbligatoria
Durante la gravidanza, la donna è obbligata ad astenersi dal lavoro per 5 mesi scegliendo se lavorare fino al 7° mese e restare a casa fino ai primi 3 mesi di vita del bambino oppure lavorare fino all’8° mese e restare a casa fino al compimento del 4° mese di vita.
Questa ultima scelta deve essere concessa sia da un medico specialista del sistema sanitario nazionale che da un medico competente nella prevenzione sui luoghi di lavoro.
Durante questi 5 mesi si riceve l’80% dello stipendio ed eventualmente il 20% a seconda del contratto di lavoro
Se entro 180 giorni dal concepimento dovesse sopraggiungere un aborto, la lavoratrice ha diritto ad un normale periodo di malattia prescritto dal medico oppure 5 mesi di assenza con l’80% dello stipendio a seconda della gravità del caso.
Anche le lavoratrici che hanno adottato un bambino di età inferiore ai 6 anni di età possono avvalersi del diritto di astensione al lavoro per i 3 mesi successivi l’arrivo del bambino.

Astensione facoltativa
Anche il padre può astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi ma il totale tra i genitori non può superare i 10 mesi di assenza.
Le assenze possono essere sfruttate per i primi 8 anni di vita del figlio e possono essere frazionate o continuate. In casi particolari possono assentarsi entrambi i genitori.
Per i genitori adottivi resta tutto invariato tranne se il bambino ha una età compresa tra i 6 e i 12 anni: in questo caso, l’astensione facoltativa può essere goduta entro 3 anni dall’arrivo in famiglia.

Diritto all’allattamento
Durante il primo anno di vita, la madre può assentarsi per 2 ore al giorno dal lavoro per accudire il bambino (una sola se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore); le 2 ore possono essere cumulate oppure divise sempre all’interno della stessa giornata lavorativa. Se sul posto di lavoro è presente una asilo nido aziendale o una camera per l’allattamento, la lavoratrice non può allontanarsi dalla struttura e le ore messe a disposizione scendono a una soltanto (divisibile in 30 minuti per 2 volte).

Approfondimenti: Gravidanza e lavoro



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