Mer 22 Apr 2009
Nei periodi di crisi occupazionale, una delle “ricette” che le aziende possono attuare per prevenire i licenziamenti di massa, è il ricorso ai Contratti di Solidarietà (o Contratti Solidali). Questo particolare ammortizzatore sociale viene adottato da quelle aziende che possono usufruire della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), la quale opera soltanto se l’azienda che ne […]
Nei periodi di crisi occupazionale, una delle “ricette” che le aziende possono attuare per prevenire i licenziamenti di massa, è il ricorso ai Contratti di Solidarietà (o Contratti Solidali). |
Questo particolare ammortizzatore sociale viene adottato da quelle aziende che possono usufruire della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), la quale opera soltanto se l’azienda che ne fa richiesta, al Ministero del lavoro, necessita di:
- ristrutturazione
- riorganizzazione o riconversione aziendale
oppure è
- un’impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento
- un’azienda in crisi di particolare rilevanza settoriale
Lo scopo dei Contratti Solidali è quello di permettere ad un’azienda di evitare che particolari ed avverse situazioni di mercato comportino il licenziamento di una parte dei propri dipendenti, consentendo perciò a questi ultimi di mantenere il posto di lavoro, purtuttavia con una riduzione dell’orario lavorativo giornaliero o settimanale ed una corrispondente diminuzione dello stipendio.
Un ulteriore vantaggio per il datore di lavoro risiede negli sgravi fiscali sui contributi previdenziali spettanti ad ogni lavoratore, che riguardano una quota compresa tra il 25% ed il 40%.
Non è raro che durante il periodo di applicazione dei Contratti di Solidarietà , un’azienda debba approvvigionarsi di ulteriore personale, per cui l’imprenditore che provvederà all’assunzione a tempo indeterminato di nuove risorse, godrà di ulteriori benefici e sgravi.
Il lavoratore “solidale”, di norma, percepisce un salario inferiore ma il 60% di quella riduzione viene integrata da una somma erogata dalla Cassa Integrazione Guadagni.
L’azienda beneficia, per un periodo massimo di 12 mesi, di un contributo di sostegno salariale (oggetto del contratto solidale), presentando una domanda all’INPS, la quale entro il termine di 30 giorni dovrà rispondere sulla congruità della concessione del provvedimento.
Maggio 5th, 2009 at 12:58
nel marzo del 2003 venivo investito da un carrello elevatore durante un turno di lavoro al interno dello stabilimento silia spa di Pignataro Maggiore caserta, procurandomi un gravissimo trauma cranico commotivo lacero contusivo, con postumi invalidanti del 24%. nel frattempo l’azienda presso cui prestavo servizio e stata ammessa in amministrazione staordinara da parte del tribunale di casal monferato, e che in data 24/07/07 venivo convocato in azienda per firmare il verbale di coinciliazione con il nuovo acquirente.
nel verbale da firmare veniva citato che il lavoratore rinuncia a qualsivoglia fatto omissivo e/o commissivo del datore di lavor, io non d’accordo con questo ricatto non ho firmato, perche ho un procedimento penale in corso per tale infortunio, ed e diventato motivo per farmi fuori.attualmente mi trovo dal 27/01/2009 in mobilità per due anni, complimenti cosa posso aggingere, se qualcuno possa aiutarmi a dire come posso ancora muovermi, prego di contattarmi,
in fede
papa gennaro
Settembre 11th, 2009 at 08:03
Mi dispiace per quanto ti è accaduto, ma questo sito non c’entra assolutamente nulla con il tuo infortunio.
Rivolgiti ad un sindacato.
(P.S. ma cosa c’entra il nuovo proprietario con i tuoi diritti con il vecchio datore di lavoro? comunque concordo che le firme sugli accordi sono rischiose).