Leggi e contratti


Fino al 2015 ci sarà la possibilità di avere degli aiuti economici in caso di nascita di un figlio. Ecco cosa prevedere un comma della Legge Fornero.


Aiuti economici neo mammeLa legge n° 92 del 2012 sulla riforma del lavoro è stata introdotta in via sperimentale fino al 2015, e dà la possibilità alla madre lavoratrice di richiedere dei voucher per poter acquistare dei servizi di baby sitting. Tale possibilità si ha a partire dalla fine del congedo di maternità per 11 mesi,

Posso fare richiesta dei voucher le seguenti madri:

  • se sono lavoratrici dipendenti;
  • se sono lavoratrici iscritte alla gestione separata;
  • se sono libere professioniste, (che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate).

Devono però trovarsi nelle seguenti situazioni:

  • oltre gli 11 mesi che incominciano dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità;
  • non devono aver usufruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
  • devono essere gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le lavoratrici già madri possono presentare la domanda anche per più figli. Devono presentare una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ci siano i requisiti sopra esposti.
Sono escluse le lavoratrici impiegate nel settore pubblico.

Il contributo può essere di due tipi:

  1. contributo per far fronte alle spese della rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
  2. voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.

L’importo è di 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi.
Le lavoratrici part-time avranno un contributo adeguato alle ore di lavoro non effettuate.

Il contributo viene erogato in due modi:

  1. direttamente alla struttura scolastica che deve essere una di quelle inserite in un apposito elenco presente sul sito dell’Inps. Quindi bisogna assolutamente controllare che il nome della struttura scelta sia in elenco altrimenti non ci sarà alcuna possibilità di ricevere il contributo;
  2. alla madre per pagare il servizio di baby sitting con dei buoni lavoro. La madre dovrà recarsi alla sede Inps indicata nei documenti per ritirare i voucher, e li potrà utilizzare entro la data di scadenza purché comunichi il loro utilizzo all’Inps o a all’Inail.

Sul sito Inps sarà possibile trovare la domanda da compilare che deve essere presentata attraverso lo stesso sito accedendo tramite PIN.

Per chi non se la sente di affrontare da sola questo particolare aspetto burocratico, consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro che sicuramente saprà dare tutto l’aiuto di cui si ha bisogno.

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    Quali sono, secondo la legislazione in vigore, i criteri per effettuare una valutazione economica di uno studio professionale. Quali sono gli elementi patrimoniali considerati attivi e quelli cosiddetti immateriali.


    Nel corso del tempo, alla luce della volontà sopravvenuta di cedere il proprio studio professionale, molti professionisti sono incappati nel difficile compito di valutare economicamente quest’ultimo, ossia di dargli un valore di mercato.

    In questo lavoro si prescinde dagli aspetti civilistici e fiscali connessi alla cessione della clientela professionale, argomenti per niente pacifici allo stato attuale ma che saranno affrontati (eventualmente) in altra sede.

    La domanda da cui partire è la seguente: la cessione di uno studio professionale può equipararsi alla cessione d’azienda? La risposta è certamente negativa, no!

    Infatti nella cessione d’azienda assumono particolare rilievo gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, determinanti nella considerazione dell’avviamento aziendale.

    Nella cessione dello studio professionale, invece, gli elementi di maggiore valutazione sono assolutamente immateriali; dalle capacità intellettuali e professionali del titolare dello studio, dalle relazioni di clientela, dal tipo di rapporto instaurato tra clientela e studio professionale ecc.

    Alcuni studiosi, di fronte all’arduo problema di indicare dei criteri di valutazione economica dello studio professionale, hanno proposto un modello “misto”; da un lato la considerazione di criteri reddituali – finanziari (ad. es. l’analisi dei ricavi degli ultimi 5 anni), dall’atro la valutazione di criteri specifici inerenti l’attività professionale svolta (es. ubicazione dello studio, notorietà dello studio ecc.).

    L’elemento che determina una maggiore problematica è senz’altro la valutazione economica della clientela. Elemento della clientela che si differenzia fortemente tra attività intellettuale ed azienda costituendo, forse, il più significativo elemento di distinzione.

    La clientela professionale, come dimostrato da studi del settore, è tendenzialmente meno stabile rispetto a quella aziendale; esiste senz’altro una maggiore libertà nel rivolgersi da un professionista all’altro. Perché?

    Forse semplicemente perché le prestazioni professionali, sovente, sono singolari; ossia comprendono un vincolo contrattuale destinato alla cura e gestione di una singola attività (es. si pensi al mandato conferito ad un avvocato per la cura di una singola causa).

    Al contrario un contratto di fornitura stipulato con un’azienda spesso risulta pluriennale, con la concreta possibilità che si instauri un vero e proprio rapporto di fiducia tra cliente ed azienda fornitrice.

    Ad oggi, dunque, la valutazione economica di uno studio professionale risulta davvero complessa non potendosi basare (almeno esclusivamente) su elementi concreti, quali gli indici reddituali e finanziari.

     

    P. Avv. Giuseppe Mecca
    peppe.mecca@tiscali.it

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      Il Governo Monti ha avuto l’idea di permettere di aprire una Società a Responsabilità Limitata con solo 1 euro di capitale sociale. Ecco alcuni dettagli.


      Dal 29 agosto 2012 è possibile aprire una Srl (Società a Responsabilità Limitata) con solo 1 euro; si chiama Srls, dove la “s” finale sta per “semplificata”.

      Aprire Srl con un euro Nel decreto “cresci Italia”, convertito in legge il 24 marzo 2012, creato dal Governo Monti è stata inserita la possibilità di aprire una Srl non pagando nulla dal notaio, nessuna spesa di costituzione, essendo unico titolare o più soci, e, come detto, con un minimo di 1 euro di capitale sociale; in passato il minimo era di 10.000 euro.

      L’unica condizione è avere meno di 35 anni, OPPURE se si hanno più di 35 anni si dovranno pagare solo le spese notarili. Quindi la possibilità di aprire una Srl con 1 euro è aperta a tutti.

      Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, si Twitter scrisse: “È una importante opportunità che il governo ha messo in pratica. È un provvedimento che va nella direzione giusta di permettere a tanti giovani di trasformare un’idea in un’azienda”.

      Il modello da compilare è una paginetta con 10 articoli in tutto, nei quali bisogna indicare le generalità dei soci (o del socio unico), il nome della società, che tipo di attività svolgerà, il capitale sociale, (compreso tra 1 euro e 9.999 euro).
      Nel modello è scritto a chiare lettere che è vietato trasferire quote a persone fisiche che abbiano superato 35 anni di età.

      Ad amministrare una Srl deve essere per forza uno dei soci.
      La Srlcr (“cr” sta per capitale ridotto”) è quella che possono aprire anche gli over 35.

      Per chi apre una Srl al di sotto dei 35 anni (socio unico), una volta superata questa età dovrà convertirla in Srlcr, o Srl ordinaria.
      Se invece ci sono uno o più soci che supereranno i 35 anni, in quel momento sarà possibile per loro cedere la quota ad un nuovo under 35 entrato in società. Diversamente, tutti i soci potrebbero scegliere di convertire la società in una Srl ordinaria.

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