Lavoro


Una forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti. Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – [...]

contratto occasionaleUna forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti.

Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – DL 10/09/2003 n.276). La normativa stabilisce che tali forme di contratto non devono avere una durata superiore ai 30 giorni e non possono portare a retribuzioni maggiori di 5.000 euro nello stesso anno solare e con il medesimo committente. Tale forma di lavoro è subordinata per cui ha due vincoli, economico e temporale, ma non presume l’iscrizione ad acun tipo di albo o l’apertura di una propria Partita IVA, visto che viene applicata direttamente la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile.  Solo se dovesse essere superata la soglia annua di 5.000 euro subentrerebbe l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nell’apposito registro. Questa forma di contratto non implica la “subordinazione” in quanto priva di un rapporto coordinato e di lunga durata. Le prestazioni offerte con il proprio operato sono quindi occasionali e non hanno valore di professione abituale. Per chi fosse interessato ecco un dettagliato esempio di contratto di lavoro occasionale: www.statistica.unipd.it/aledis/modulistica/occasionale.doc
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    PERCHE’ POSSA OTTENERSI, IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO, E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE ESSO SIA STATO ACCOMPAGNATO DA UN FATTO INGIUSTO – Comportamento ingiurioso, mobbing, pubblicizzazione del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila). Anna Maria G. ha chiesto al Pretore di [...]

    PERCHE’ POSSA OTTENERSI, IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO, E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE ESSO SIA STATO ACCOMPAGNATO DA UN FATTO INGIUSTOComportamento ingiurioso, mobbing, pubblicizzazione del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila). Anna Maria G. ha chiesto al Pretore di Catania di condannare Bartolomeo D., suo ex datore di lavoro, al risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato, in misura di sei mensilità della retribuzione. Il Pretore, essendo risultato che la lavoratrice non aveva impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 6 della legge n. 604/66, ha rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto appello sostenendo che il termine stabilito dalla legge n. 604 del 1966 non era applicabile poiché ella aveva proposto una normale azione risarcitoria da fatto illecito e non aveva chiesto la specifica tutela prevista dalla normativa sui licenziamenti. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, affermando che ove si verifichi decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6 L. n. 604/66, non è possibile impugnare il licenziamento e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, che costituisce il presupposto per il risarcimento del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila) ha rigettato il ricorso. L’attrice – ha osservato la Corte – non ha esperito la normale azione risarcitoria in base ai principi generali, ma un’azione la quale, previo accertamento dell’illegittimità del recesso, doveva mettere capo, in difetto dei presupposti per la tutela reale, al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità della retribuzione. L’accoglimento della domanda – ha affermato la Corte – presuppone l’accertamento della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo del recesso; ma tale accertamento è precluso dalla decadenza dell’impugnazione. L’art. 8 della Legge n. 604/1966 prevede il risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato nella misura massima di sei mensilità di retribuzione; l’art. 6 della stessa legge prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza; dal combinato disposto delle due norme – ha osservato la Corte – si ricava che, ove si verifichi decadenza, non è possibile impugnare il licenziamento, e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, il quale costituisce a sua volta il presupposto per il risarcimento del danno. La normale azione risarcitoria da fatto illecito, secondo i principi generali – ha affermato la Corte – richiede anzitutto l’indicazione e l’allegazione del fatto ingiusto il quale si sia accompagnato al licenziamento: a titolo di esempio, può citarsi il licenziamento ingiurioso, il licenziamento come atto finale di un mobbing, il licenziamento pubblicizzato al di fuori dell’azienda con la finalità di nuocere alla figura professionale del lavoratore. In altri termini – ha concluso la Corte – perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in base alla normativa generale, al licenziamento intrinsecamente ingiustificato deve accompagnarsi un fatto ingiusto secondo i principi generali. fonte: www.legge-e-giustizia.it
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      “Storiedilavoro” nasce con l’ intento di essere non un semplice blog, ma il luogo della dialettica virtuale frutto delle testimonianze dirette, o anche riflesse, di chi è alla ricerca di un lavoro, di chi subisce una particolare posizione lavorativa, di chi vede quotidianamente calpestata la propria dignità perchè privo delle garanzie basilari ed essenziali sottese [...]

      “Storiedilavoro” nasce con l’ intento di essere non un semplice blog, ma il luogo della dialettica virtuale frutto delle testimonianze dirette, o anche riflesse, di chi è alla ricerca di un lavoro, di chi subisce una particolare posizione lavorativa, di chi vede quotidianamente calpestata la propria dignità perchè privo delle garanzie basilari ed essenziali sottese nello status di lavoratore, di chi associa la parola lavoro all’ idea dello sfruttamento e della spersonalizzazione, di quanti hanno costantemente ed immotivatamente rapporti conflittuali con datori o colleghi di lavoro. Racconti, dunque, di esperienze professionali, storie di abusi e soprusi vissuti nell’ espletamento di ciò che dovrebbe gratificare l’ impegno fisico ed intellettuale, deliziare lo spirito e la personalità del lavoratore, quest’ ultimo esemplare ormai sulla scia dell’ estinzione, e sollecitare un approccio volitivo alla ricerca di stimoli adeguati per una crescita professionale. Per una sorta di omertà e per il diffuso ma condivisibile timore di perdere il posto di lavoro, ognuno di noi ha dovuto sottacere  rivendicazioni di diritti statutari, lamentele che riguardavano condizioni miserevoli di lavoro, prevaricazioni psicologiche ed angherie di vario genere (mobbing), situazioni di lavoro nero e sottopagato. E’ arrivato il momento di dire basta! Abbiamo una grande risorsa e una potente “arma” per combattere ciò che non è più una situazione marginale ed estemporanea, bensì una imperitura condizione di precariato e di inadeguatezza lavorativa, ben radicata  e che sta prendendo il sopravvento sulle forme di lavoro sinonimo di garanzia di diritti, di tutela dell’ individuo e di realizzazione personale. Tale “arma” è la parola, uno strumento multiforme da utilizzare con toni pacifici e con modi pacati, tendente a manifestare il nostro dissenso di fronte all’ assenza di politiche eque e di strumenti attuativi per il compimento di interventi migliorativi nel mondo del lavoro. Libere parole, pertanto, espresse con rispetto, educazione e profondo senso civico. Con le nostre testimonianze, senza disfattismo generalizzato, potremo rivelare le reali condizioni di vita lavorativa e  le effettive situazioni vessatorie che bisogna tollerare nei vari ambienti occupazionali, dalla pubblica amministrazione alle aziende private, perchè spesso il dipendente è succube delle angherie perpetrate, dai superiori gerarchici, dai detentori del destino economico delle altrui vite, dai “padroni” tout court. L’ intera nostra esistenza ha come fulcro il tanto agognato posto di lavoro. Si potrebbe dire che il lavoro è vita e senza di esso ci si arrende ad una realtà fatta di afflizioni, di paure, di sconforto, di fallimenti, di depressioni, di rinunce e di impossibilità onnicomprensive. Pertanto, questo blog è stato creato con l’ ambizione di  far conoscere il vissuto e le esperienze di ogni persona meritevole di avere e di esigere un trattamento umano, dignitoso e lusinghiero in quanto lavoratore; solo attraverso le vostre testimonianze si potrà  dimostrare che il mondo del lavoro non è una realtà idilliaca, come invece sostengono coloro che pur legiferando in materia  mancano di vigilare e di intervenire laddove forme illegali di lavoro costituiscono ormai una prassi consolidata. Tutti i lavoratori, sommersi o in regola, tutti i disoccupati, tutte le persone che hanno fronteggiato condizioni deprecabili di lavoro potranno apportare le impressioni e le testimonianze che riguardano le loro esperienze negative. Facciamoci sentire, divulghiamo le nostre paure per un futuro senza lavoro, denunciamo le situazioni dure e difficili, l’ arretratezza culturale che pervade industrie ed uffici. Narriamo le scomode vicissitudini che appartengono al vissuto lavorativo, costituito da stipendi penosi, da maltrattamenti irragionevoli, da mortificazioni, da privazioni di diritti sindacali, assistenziali e contributivi, insomma, rivendichiamo la nostra rispettabilità in quanto compartecipi allo sviluppo economico della Nazione. Abbiamo subìto e taciuto abbastanza, ora ci dovranno ascoltare!   A quanti intenderanno sostenere questa nostra iniziativa, vorrei ricordare che non sono ammesse né consentite esternazioni volgari, turpi, blasfeme ed  oltraggiose a persone o ad istituzioni, pertanto vi prego di diffondere il vostro pensiero attraverso espressioni prive di irriverenza, quindi non censurabili.
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