Lavoro


La busta paga che ogni dipendente riceve (o dovrebbe ricevere) ogni mese, è l’unico documento che consente al lavoratore di capire nell’immediato e dettagliatamente quanto denaro percepisce, di quanto denaro veramente dispone, come è la sua posizione previdenziale e quante tasse versa allo stato italiano. Ogni busta paga indica che la retribuzione percepita dal lavoratore [...]

La busta paga che ogni dipendente riceve (o dovrebbe ricevere) ogni mese, è l’unico documento che consente al lavoratore di capire nell’immediato e dettagliatamente quanto denaro percepisce, di quanto denaro veramente dispone, come è la sua posizione previdenziale e quante tasse versa allo stato italiano. Ogni busta paga indica che la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da una parte fissa e da una variabile.

Parte fissa: è quella parte dello stipendio stabilità da precedenti accordi sindacali e inserita nei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro). Viene chiamata anche paga base o minimo contrattuale o, più comunemente, minimo sindacale. A questo viene aggiungo anche il superminimo, una quota di retribuzione versata direttamente al lavoratore.

Parte variabile: viene detta variabile proprio perchè a seconda del periodo dell’anno varia il suo valore. Comprende: straordinari, assegni di indennità, assegni familiari, tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità.

Per quanto riguarda le tasse, la cifra esatta è calcolata seguendo la percentuale di tassazione in riferimento allo scaglione di reddito di cui si fa parte. L’importo al quale si fa riferimento comprende la retribuzione lorda più le addizionali comunali e regionali meno ritenute previdenziali e assegni famigliari. Contributi INPS e INAIL Nel caso di dipendenti privati, l’istituto di riferimento è l’INPS mentre per i dipendenti pubblici è l’INAIL. Il datore di lavoro (privato o statale che sia) deve versare mensilmente una quota all’INPS che viene automaticamente trattenuta dalla busta paga del dipendente stesso. Nel caso dell’INAIL invece la quota ai fini pensionistici viene calcolata, e versata, in base al rischio e alla pericolosità della mansione svolta dal lavoratore. TFR Dopo la riforma della previdenza complementare, il TFR non viene più inserito tra le varie voci della busta paga però il lavoratore può richiederne visura in qualsiasi momento al datore di lavoro.
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Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società. Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef [...]

Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società. Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) del valore del 10% del reddito, sia esso derivante da lavoro autonomo o da impresa; restano sempre da effettuare i normali pagamenti di IVA, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e i contributi previdenziali ed assistenziali ove dovuti. Per poter usufruire di tale vantaggio, vi sono alcune condizioni necessarie: 1) Il titolare dell’attività non deve aver svolto negli ultimi 3 anni una attività artistica o professionale o di impresa anche se sottoforma associativa o familiare. 2) La nuova attività non deve essere una semplice continuazione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo. 3) Il lordo delle entrate non deve superare € 30.987,41 nel caso di attività esercenti arti oppure professioni o imprese di servizi. Il limite aumenta a € 61.974,83 per imprese esercenti altre attività. 4) Si devono assolvere gli obblighi amministrativi, assicurativi e previdenziali. Quando è conveniente adottare il “forfettino” - Per entrate lorde superiori a € 10.329,24 a meno di avere molte spese detraibili e deducibili (acquisti, spese mediche, spese di vario genere). - Per chi è gia titolare di una o più attività in quanto i redditi della nuova attività non si sommano a quelli derivante dalle altre. Quando non è conveniente adottare il “forfettino” Di primo impatto, il regime “forfettino” potrebbe sembrare vantaggioso per chi lo adotta in quanto la normale aliquota minima del 23% (che in realtà è del 23,90% a causa dell’addizionale regionale) diventa, nel caso del “forfettino”, solo il 10% ma in realtà non si tiene presenza la no tax area. La no tax area è un sistema col quale sino ad un guadagno lordo di € 4500 il reddito non viene tassato dall’Irpef e superata questa cifra, la tassazione è proporzionalmente sempre più alta sino a raggiungere una media massima comunque inferiore al 10% entro un guadagno lordo si € 6.790. Da questo si può intuire che se si prevede che i propri introiti non saranno superiori a € 6.790, non converrà adottare il regime agevolato “forfettino”. Attenzione perchè in questo calcolo non sono state prese in considerazione altre spese (deducibili) ed eventuali situazioni di familiari a carico. Se si dovesse tenere conto del solo coniuge a carico, il limite entro il quale non conviene adottare il “forfettino” sale a € 10.520 e oltre se dovessimo considerare, assicurazioni sulla vita e sull’auto, spese mediche e altre spese deducibili.
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Una forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti. Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – [...]

contratto occasionaleUna forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti.

Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – DL 10/09/2003 n.276). La normativa stabilisce che tali forme di contratto non devono avere una durata superiore ai 30 giorni e non possono portare a retribuzioni maggiori di 5.000 euro nello stesso anno solare e con il medesimo committente. Tale forma di lavoro è subordinata per cui ha due vincoli, economico e temporale, ma non presume l’iscrizione ad acun tipo di albo o l’apertura di una propria Partita IVA, visto che viene applicata direttamente la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile.  Solo se dovesse essere superata la soglia annua di 5.000 euro subentrerebbe l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nell’apposito registro. Questa forma di contratto non implica la “subordinazione” in quanto priva di un rapporto coordinato e di lunga durata. Le prestazioni offerte con il proprio operato sono quindi occasionali e non hanno valore di professione abituale. Per chi fosse interessato ecco un dettagliato esempio di contratto di lavoro occasionale: www.statistica.unipd.it/aledis/modulistica/occasionale.doc
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