Il lavoro interinale è nato anni fa con la motivazione che “flessibilizzare” il lavoro avrebbe giovato a tutti. Invece così non è stato, e l’ultima legge Biagi ha dato la mazzata finale al futuro di tutti i lavoratori italiani.

Cosa e' e come funziona il lavoro interinale Il lavoro interinale è, per definizione, un lavoro temporaneo e provvisorio (“interim” in latino vuol dire infatti “provvisorio”).

Questa nuova tipologia di contratti di lavoro è stata introdotta nel 1997 dalla Legge Treu (legge 24 giugno 1997, n.196). Tale legge ha poi subito delle modifiche successive nel 2003, con la legge n. 30/2003 e il decreto legislativo che ne è derivato, (il D. Lgs. 24 ottobre 2003, n. 276, la cosiddetta Legge Biagi). In particolare, la Legge Biagi ha introdotto una tipologia di contratto diversa, il cosiddetto “Lavoro a Progetto”.
L’esigenza di questi nuovi rapporti di lavoro nasce da una richiesta di maggiore flessibilità da parte delle aziende che potevano avere bisogno di un lavoratore anche solo per brevi periodi di tempo.
Cerchiamo ora di capire meglio come funziona un contratto di lavoro interinale.

Innanzitutto bisogna individuare i soggetti coinvolti in questo tipo di contratto, che sono tre: il Temporary (agenzia di lavoro interinale), cioè l’azienda che recluta e fornisce i lavoratori temporanei; l’azienda utilizzatrice, cioè l’azienda che per diversi motivi dovesse aver bisogno di lavoratori per brevi periodi; il lavoratore stesso.
Sono diverse le ragioni per le quali un’azienda potrebbe aver bisogno di rivolgersi a un Temporary per la ricerca di personale temporaneo; ad esempio per sopperire ad un’assenza prolungata di un proprio dipendente per malattia o gravidanza; oppure perché, in un momento in cui la mole di lavoro cresce, l’azienda non ha a disposizione figure professionali da impegnare in un dato settore, ecc.
Il lavoratore temporaneo non viene assunto dall’azienda utilizzatrice ma bensì dalla Temporary che provvederà ad indirizzarlo all’utilizzatrice inquadrandolo nello stesso trattamento economico dei dipendenti del suo livello presenti in quest’azienda. Pertanto sarà sempre la Temporary a provvedere alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali del lavoratore.

Il lavoratore che abbia bisogno di tale tipo di impiego dovrà presentare il proprio curriculum all’agenzia Temporary e prendere contatti per un eventuale impiego.
Una volta assunti, la durata massima del contratto può essere di due anni, comprese eventuali proroghe. In ogni caso l’azienda utilizzatrice potrebbe scegliere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, qualora ne avesse bisogno. In casi di questo genere però, la società fornitrice potrebbe opporsi, avendo essa stessa un contratto con il lavoratore.

L’utilizzo del lavoro temporaneo può essere destinato a tutti i tipi di aziende, sia pubbliche che private; al contrario è vietato ricorrere a questo tipo di contratti se le aziende intendono sostituire lavoratori in sciopero, oppure per lavori legati a qualifiche di basso livello.

La legge sul lavoro interinale impone delle regole precise che le società di fornitura di lavoro devono rispettare; vediamone alcune:
  • le agenzie di lavoro interinale devono essere società di capitali e devono eseguire esclusivamente quella attività, non abbinabile a nessun’altra;
  • devono avere la loro sede in Italia e i loro dirigenti e soci non devono aver subito condanne penali;
  • inoltre esse possono operare solo previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In ogni caso, sebbene questa forma di lavoro sia stata introdotta sul mercato con le migliori intenzioni e abbia, almeno nel periodo iniziale, contribuito a collocare sul mercato del lavoro diverse persone, è stata una delle cause principali della condizione di precariato vissuta dai giovani del nostro paese negli ultimi anni.
Se da una parte è vero che in questo modo risulta più facile trovare lavoro, dall’altra è pur vero che i lavori svolti con questo tipo di contratti non forniscono alcuna garanzia o certezza per il futuro del lavoratore stesso.
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