gennaio 2010


Le lesioni midollari sono una delle tante cause di enormi spese per il sistema sanitario italiano e di rovina di tante famiglie che si ritrovano con un grave invalido a casa e con troppo poco denaro per affrontare le necessarie spese.

Indagine sui costi sostenuti dalle famiglie per lesioni midollari.Cadute da altezze importanti, incidenti stradali anche di non gravissima entità, infortuni durante una normale attività fisica o sportiva sono solo alcuni esempi di attività umane che possono ripercuotersi gravemente sulla spina dorsale e in tutta la zona midollare.

Le lesioni midollari, anche quelle più piccole, sono sempre gravi, e grazie ad uno studio eseguito su 281 persone invalide si è potuto evidenziare come una minima distrazione di pochi secondi può cambiare inesorabilmente la vita sia del paziente che di tutta la sua famiglia.
Una lesione midollare porta inesorabilmente alla disabilità permanente, alla paralisi, e tutto il nucleo familiare ha bisogna di notevoli spese per un supporto psicologico e pratico molto elevato.

Lo studio, condotta dalla fondazione ISTUD con la collaborazione dello IAS (Istituto Affari Sociali), ha calcolato che il costo medio per i primi 12 mesi di cure per un paziente con lesione midollare si aggirano sui 26 mila euro, e anche se nel corso degli anni diminuiscono, difficilmente la media scende al di sotto di 15 mila euro annui.
Le cifre sono così alte perché tolto il rimborso per le spese strettamente sanitarie, tutte le altre sono a carino della famiglia: adeguamento dell’abitazione, riabilitazione, cure domiciliari, spese per gli spostamenti fra le diverse strutture, adeguamento o perfino sostituzione dell’auto.

A quanto fin’ora detto, bisogna aggiungere e considerare che l’infortunato non percepirà più lo stipendio, e la pensione di invalidità (riconosciuta quasi sempre con tempistiche lunghissime) sarà quasi certamente non adeguata a coprire tutte le spese in assoluta tranquillità.

Tutto questo rientra certamente nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ma ancora di più è importante ribadire come la formazione costante e presente di tutti i lavoratori italiani, può evitare enormi aggravi di tasse su tutti i cittadini italiani e la rovina, o quasi, della vita di un comune lavoratore e di tutta la sua famiglia.
{lang: ‘it’}

AD una donna muore il marito mentre egli si sta recando sul posto di lavoro e l’Inail non vorrebbe che la vedova avesse un giusto risarcimento che invece sarebbe spettato al marito. Ma la Cassazione dà ragione alla vedova.

La Cassazione rifiuta la richiesta dell'assicurazione di riavere il denaro indietro.Il 15/NOV/2009 la Terza Sez. della Cassazione Civile ha rigettato la richiesta di una società assicurativa di riavere il denaro che essa aveva dato alla vedova in quanto la donna aveva già ricevuto altro denaro, a titolo di rendita INAIL, dopo la morte del marito in itinere (durante il tragitto che lo portava sul luogo di lavoro).

Questa sentenza sarà sicuramente un forte precedente per altre causa riguardanti il lavoro e la sicurezza sul lavoro, anche perché la Cassazione ha riconosciuto alla vedova anche il risarcimento del danno subito “iure proprio” (richiesto direttamente) per la perdita economica non più percepita dopo la morte del marito. Questo è accaduto perché la rendita INAIL è una cosa diversa dal risarcimento del danno, in quanto si tratta di titoli diversi e non sono assolutamente da confondere o da compensare durante la procedura di liquidazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta dell’assicurazione con questa motivazione: “L’erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della “compensatio lucri cum damno”, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione”.

La Cassazione ha deciso di risolvere la causa dichiarando che non c’è bisogno di obbligare l’INAIL a pagare poiché questo è già previsto dalla legge, mentre il risarcimento del danno deriva dalle norme contenute nel codice civile, nel codice delle assicurazioni private e nella legislazione speciale, che riguardano l’illecito civile da circolazione di veicoli.

{lang: ‘it’}

« Pagina precedente