Sentenza della Cassazione che riguarda il rifiuto di ricorso da parte del tecnico responsabile della sicurezza in un’azienda in cui una donna ha perso parte di un dito della mano su una macchina piegatubi.


Sentenza sulla sicurezza di qualunque macchinario. Con una sentenza della Corte di Cassazione (n. 42500/09), si è potuto ribadire ancora una volta che la sicurezza dei macchinari deve essere garantita sempre e a chiunque, in modo che gli

incidenti sul lavoro vengano sempre più ridotti e che la sicurezza e padronanza dell’operaio nel manovrare il mezzo non sia un fattore scatenante di distrazione, o di poca attenzione, che aumenti le possibilità di incidente.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione si riferiva ad un’operaia addetta ad un macchina curvatubi che si è rivelata fatale per una parte di un dito della mano.

La prima sentenza aveva dato la colpa al direttore tecnico della produzione, in quanto non si era prodigato nel far controllare e adeguare i sistemi di sicurezza della curvatubi. Il direttore fu condannato per lesioni personali colpose secondo l’articolo ex 590 del codice penale.

A questo punto il condannato aveva presentato ricorso presentando tre motivazioni per potersi appellare:
1) Esclusiva responsabilità della lavoratrice per comportamento estraneo al processo produttivo e quindi a lei imputabile per propria negligenza.
2) Mancata convocazione del responsabile alle riunioni periodiche in tema di prevenzione dai rischi, con conseguente sua assenza alle stesse.
3) Mancanza di capacità di spesa a lui attribuita.

I giudici hanno rigettato il ricorso ritenendo infondati i tre motivi dichiarando che:
1) “Le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti od imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l’eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell’incolumità di chi vi è addetto, e, se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente, non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.
2) Per il secondo motivo, è stato precisato che è compito del responsabile chiedere ai dipendenti di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, in modo da evitare incidenti e infortuni.
3) Per il terzo motivo la Corte ha precisato che è indubbia la disponibilità economica che il responsabile aveva per adeguare le norme di sicurezze, ma è anche vero che la spesa per mettere in sicurezza la macchina in questione era irrisoria.



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