Valutazione rischi legge sicurezza 106/09 La nuova legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro comprende anche una serie di maggiori obblighi per i datori di lavoro, che devono compiere una più attenta valutazione dei rischi che corrono i dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Le aziende, infatti, devono oggi migliorare le condizioni di salute dei lavoratori e garantirne il più possibile l’integrità fisica; inoltre devono assumersi la responsabilità nelle scelte che riguardano le metodologie scelte per la prevenzione.

Per fare questo, la legge impone che in una prima fase vi sia una particolare collaborazione tra personale interno ed esterno all’azienda, in grado di fare tutte le dovute valutazioni dei rischi che i dipendenti corrono dopo che l’azienda abbia già adottato tutti i sistemi di sicurezza minimi che la legge impone. La seconda fase riguarda il mettere in ordine ben preciso i rischi valutati in modo da stilare un elenco in ordine di gravità dell’eventuale danno subito da lavoratore. La fase finale riguarderà l’individuazione dei sistemi di sicurezza idonei a ridurre i rischi di incidente.

La legge impone che il documento sia diviso in 3 parti che riporti le seguenti informazioni:
  • un elenco di tutto quello che è rischioso per la sicurezza e la salute;
  • un regolamento che serva a fornire i sistemi di protezione individuale e le informazioni per ridurre gli incidenti durante il lavoro;
  • un insieme di misure che si adotteranno per fornire una continua formazione ai dipendenti in modo da garantirne sempre do più la protezione da incidenti.
E’ anche la legge che corre in aiuto alle valutazioni dividendo i rischi in 5 categorie:
  • Pericoli generici (impianti elettrici, attrezzature, macchinari);
  • Pericolo ergonomici (posizione da adottare sul luogo di lavoro)
  • Pericoli specifici (appartenenti a quella specifica mansione)
  • Pericoli di processo (rischio di maggiore danno anche durante una banale mansione)
  • Pericoli organizzativi (danni derivanti da personale poco addestrato e non professionalizzato)
Condividi questo articolo su:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Diggita
  • FriendFeed
  • LinkedIn
  • Segnalo
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter
  • Upnews
  • Wikio IT