Panoramica sulle novità più rilevanti apportate alla legge 81/08, ora tramutata in Decreto Legislativo 106/09.


Il passato D.Lgs 81/08 è stato modificato ad agosto 2009 dal D.Lgs 106/09, e presenta alcune correzioni e miglioramenti che riguardano principalmente:

  • gli obblighi e i doveri dei soggetti coinvolti dalle norme;
  • i criteri da rispettare riguardo gli appalti e le forniture;
  • multe pecuniarie da applicare in caso di non rispetto delle norme.

La prima novità che ci sentiamo di mettere in risalto è che purtroppo i volontari non vengono più considerati come dei “lavoratori dipendenti”. Essi, infatti, vengono paragonati ai lavoratori autonomi, quindi che godono di molta meno tutela.

Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, ora deve mandare la visita medica al lavoratore entro le scadenza previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Inoltre il medico competente deve sempre ricevere comunicazione del cessato rapporto di lavoro tra lavoratore e azienda.

Il medico è l’unica figura che istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria dei lavoratori che si trovano sotto sorveglianza sanitaria, e una copia di questa cartella deve essere consegnata al lavoratore a rapporto di lavoro concluso.

In merito ai contratti d’appalto e d’opera, il datore che concede i lavori, i servizi e le forniture, deve assicurarsi che le ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi presenti all’interno della propria azienda, siano in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali che la legge richiede.

Nella valutazione dei rischi che i responsabili alla sicurezza devono effettuare, ora è stato inserito il concetto di “stress lavoro-correlato”: un tipo di rischio per ogni lavoratore che supera l’ordinario concetto che la sicurezza sia unicamente legata all’attrezzatura, alle sostanze utilizzate o ai luoghi di lavoro.

Per le aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro potrà occuparsi personalmente del primo soccorso, della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione in caso di pericolo ma solo se avrà avvisato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e solo dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione.

L’articolo 68, che riguarda le sanzioni per il datore di lavoro, è stato completamente rielaborato.

  • Il valore della multa più grave è stato ridotta da 12.000 a 6.400 euro.
  • Il periodo massimo d’arresto è passato da 12 a 6 mesi.
  • Il valore massimo della sanzione amministrativa è passato da 2.500 a 1.800 euro.
  • Se il datore di lavoro commetterà più violazioni in una stessa categoria di norme, la sanzione sarà unica e non tante quante le violazioni commesse; l’organo di vigilanza le potrà comunque verbalizzare singolarmente.

Le sanzioni del nuovo D.Lgs sono state caratterizzate da una media generale di riduzione tranne che in qualche articolo che riguarda le violazioni delle norme dalle quali sono derivate gravi malattia o morte.



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