Entro gennaio 2010 dovrà essere rivista la regolamentazione per quanto riguarda i rumori sul luogo di lavoro. Il problema è che ora non si ha ben chiaro quale siano le regole da applicare fino al 30 luglio e molte sono le difficoltà che stanno sorgendo tra enti statali e attività private.


Nuova regolamentazione per l'inquinamento acustico sul luogo di lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio è stata pubblicata una previsione di legge comunitaria 88/2009 (articolo 11), da realizzarsi entro 6 mesi. Essa stabilisce nuovi limiti ai rumori negli edifici, a tutela dall’inquinamento acustico.

Attualmente però non è chiaro alle imprese, ai privati, alle pubbliche amministrazioni, quale sia il regime applicabile fino al 30 luglio. Infatti il comma 5 dell’articolo 11 della suddetta legge, stabilisce che con decorrenza 30 luglio e fino al riordino della materia, i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dall’articolo 3 (comma 1 lettera e) della legge 447/95, non si applichino tra privati, in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.

In tale situazione si arriva ad una bipartizione dei regimi:
– 1. fino al 29 luglio, i conflitti in materia di acustica tra venditori e acquirenti potranno trovare una base di riferimento nei parametri stabiliti dal Dpcm del 5 dicembre 1997;
– 2. a partire dal 30 luglio 2009, invece, sussistendo un periodo di moratoria, i nuovi rapporti tra imprese e acquirenti si dovranno riferire a norme anteriori al suddetto Dpcm come ad esempio la circolare dei lavori Pubblici del 30 aprile 1966 n. 1769.

Il sopracitato periodo di moratoria però, non si applica ai rapporti tra costruttori e pubbliche amministrazioni (Comuni, Arpa, Usl) per quanto riguarda gli standard di qualità e le modalità costruttive. Infatti il Comune può, ad esempio, obbligare il progettista e il costruttore di un edificio al rispetto dei modelli progettuali attestati al momento del rilascio del titolo edilizio.
Il periodo di moratoria, inoltre, realizzando uno stato di incertezza sul parametro rumore, può condizionare e incidere sul valore degli immobili acquistati o venduti. Quindi per avvalersi della vecchia normativa ottenendo valutazioni calcolate coi parametri del Dpcm 5 dicembre 1997, bisognerà, sempre prima del 30 luglio, avviare una contestazione stragiudiziale attraverso raccomandate, perizie, e incontri verbalizzati in contraddittorio. Attualmente i contrasti riguardanti le insonorizzazioni (soprattutto degli impianti come condizionatori, ascensori, saracinesche), si risolvono tramite accertamenti tecnici che si avvalgono, come valore di riferimento, proprio degli indici previsti dal Dpcm della legge 447/1995.

Per quanto riguarda i contratti tra imprese, non si prevede l’applicazione della moratoria. Scopo della norma, infatti, è quello di tutelare i soggetti che hanno una minore informazione riguardo la materia trattata, e che, in genere, si lasciano sfuggire le caratteristiche non visibili dell’edificio.
Una volta stabiliti, poi, i nuovi parametri acustici degli edifici, si riapriranno le contestazioni tra venditori e acquirenti sui problemi acustici degli ascensori, condizionatori ecc. avendo come riferimento le norme vigenti al momento della stipula del contratto o quelle previste per ottenere l’agibilità dei locali.

Vedi anche: Rumore sul posto di lavoro



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