Nei periodi di crisi occupazionale, una delle “ricette” che le aziende possono attuare per prevenire i licenziamenti di massa, è il ricorso ai Contratti di Solidarietà (o Contratti Solidali). Questo particolare ammortizzatore sociale viene adottato da quelle aziende che possono usufruire della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), la quale opera soltanto se l’azienda che ne […]


contratti solidarietà Nei periodi di crisi occupazionale, una delle “ricette” che le aziende possono attuare per prevenire i licenziamenti di massa, è il ricorso ai Contratti di Solidarietà (o Contratti Solidali).

Questo particolare ammortizzatore sociale viene adottato da quelle aziende che possono usufruire della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), la quale opera soltanto se l’azienda che ne fa richiesta, al Ministero del lavoro, necessita di:

  • ristrutturazione
  • riorganizzazione o riconversione aziendale

oppure è

  • un’impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento
  • un’azienda in crisi di particolare rilevanza settoriale

Lo scopo dei Contratti Solidali è quello di permettere ad un’azienda di evitare che particolari ed avverse situazioni di mercato comportino il licenziamento di una parte dei propri dipendenti, consentendo perciò a questi ultimi di mantenere il posto di lavoro, purtuttavia con una riduzione dell’orario lavorativo giornaliero o settimanale ed una corrispondente diminuzione dello stipendio.

Un ulteriore vantaggio per il datore di lavoro risiede negli sgravi fiscali sui contributi previdenziali spettanti ad ogni lavoratore, che riguardano una quota compresa tra il 25% ed il 40%.
Non è raro che durante il periodo di applicazione dei Contratti di Solidarietà, un’azienda debba approvvigionarsi di ulteriore personale, per cui l’imprenditore che provvederà all’assunzione a tempo indeterminato di nuove risorse, godrà di ulteriori benefici e sgravi.

Il lavoratore “solidale”, di norma, percepisce un salario inferiore ma il 60% di quella riduzione viene integrata da una somma erogata dalla Cassa Integrazione Guadagni.

L’azienda beneficia, per un periodo massimo di 12 mesi, di un contributo di sostegno salariale (oggetto del contratto solidale), presentando una domanda all’INPS, la quale entro il termine di 30 giorni dovrà rispondere sulla congruità della concessione del provvedimento.



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