ven 8 giu 2007
Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società.
Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) del valore del 10% del reddito, sia esso derivante da lavoro autonomo o da impresa; restano sempre da effettuare i normali pagamenti di IVA, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e i contributi previdenziali ed assistenziali ove dovuti.
Per poter usufruire di tale vantaggio, vi sono alcune condizioni necessarie:
1) Il titolare dell’attività non deve aver svolto negli ultimi 3 anni una attività artistica o professionale o di impresa anche se sottoforma associativa o familiare.
2) La nuova attività non deve essere una semplice continuazione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo.
3) Il lordo delle entrate non deve superare € 30.987,41 nel caso di attività esercenti arti oppure professioni o imprese di servizi.
Il limite aumenta a € 61.974,83 per imprese esercenti altre attività.
4) Si devono assolvere gli obblighi amministrativi, assicurativi e previdenziali.
Quando è conveniente adottare il “forfettino”
- Per entrate lorde superiori a € 10.329,24 a meno di avere molte spese detraibili e deducibili
(acquisti, spese mediche, spese di vario genere).
- Per chi è gia titolare di una o più attività in quanto i redditi della nuova attività non si sommano a
quelli derivante dalle altre.
Quando non è conveniente adottare il “forfettino”
Di primo impatto, il regime “forfettino” potrebbe sembrare vantaggioso per chi lo adotta in quanto la normale aliquota minima del 23% (che in realtà è del 23,90% a causa dell’addizionale regionale) diventa, nel caso del “forfettino”, solo il 10% ma in realtà non si tiene presenza la no tax area. La no tax area è un sistema col quale sino ad un guadagno lordo di € 4500 il reddito non viene tassato dall’Irpef e superata questa cifra, la tassazione è proporzionalmente sempre più alta sino a raggiungere una media massima comunque inferiore al 10% entro un guadagno lordo si € 6.790.
Da questo si può intuire che se si prevede che i propri introiti non saranno superiori a € 6.790, non converrà adottare il regime agevolato “forfettino”.
Attenzione perchè in questo calcolo non sono state prese in considerazione altre spese (deducibili) ed eventuali situazioni di familiari a carico. Se si dovesse tenere conto del solo coniuge a carico, il limite entro il quale non conviene adottare il “forfettino” sale a € 10.520 e oltre se dovessimo considerare, assicurazioni sulla vita e sull’auto, spese mediche e altre spese deducibili.
settembre 29th, 2007 at 15:23
SCUSATE. MA CHI COME ME PER IL 2008 VOLESSE UTILIZZARE IL “FORFETTINO”, CHE ATTUALMENTE SI TROVA AD ESSERE DIPENDENTE DI UN CENTRO ELABORAZIONE DATI (IN S.A.S.) E DAL 2008, OLTRE A RIMANERE DIPENDENTE DELLO STESSO, FATTURARE COME PROFESSIONISTA AD UNO STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA DEL LAVORO, CUI PER ALTRO FANNO CAPO GLI STESSI SOCI DEL CENTRO ELABORAZIONE, PUO’ O NO USUFRUIRE DEL “FORFETTINO”. GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA.
dicembre 28th, 2007 at 11:10
Dipende dal tipo di lavoro che fai nel centro elaborazione dati, se è lo stesso che intendi svolgere come professionista allora non puoi usufruire del regime agevolato (cd “forfettino”)perché, cito testualmente le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 della Legge 388/2000 per accedere al nuovo regime, “….la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa..”; inoltre, fatturando agli stessi soci del CED, l’agenzia delle entrate potrebbe interpretare l’apertura della p.iva (per usufruire del regime agevolato) come manovra elusiva (salvo che sia proprio tutt’altro tipo di attività.
(“….La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita’ di dipendente in un’impresa di trasporti ed intraprenda l’attivita’ in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell’impresa di origine….”)
dicembre 28th, 2007 at 11:23
la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita’ di dipendente in un’impresa di trasporti ed intraprenda l’attivita’ in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell’impresa di origine.
novembre 26th, 2008 at 15:51
Quindi se si ha una assicurazione sulla vita tu dici che non conviene più adottare il “forfettino” ? o dipende dal valore di questa?
giugno 21st, 2009 at 19:43
si, dipende dal valore dell’assicurazione, ed altri costi che si possono indicare fra le spese deducibili.