giugno 2007
Monthly Archive
gio 28 giu 2007
Scritto da Amministratore - categoria:
Sicurezza sul lavoro[2] Commenti
INTRODUZIONE
Qualunque materiale esistente al mondo, possiede una propria elasticità derivante dal tipo di aggregazione molecolare posseduta ovvero dalla vicinanze e forza con cui le molecole sono unite.
Una qualsiasi forma di urto, pressione o trazione genera un moto oscillatorio più o meno avvertibile dall’essere umano e di conseguenza una vibrazione meccanica. Tali vibrazioni si differenziano, in fisica, dalla diversa: frequenza, lunghezza e ampiezza d’onda, velocità, accelerazione.
Le vibrazioni dannose possono essere divise in due gruppi:
1.
a BASSA frequenza come possono essere quelle avvertibili dai conducenti dei veicoli durante la percorrenza di un tratto di strada sconnesso;
2.
ad ALTA frequenza come nell’utilizzo di utensili manuali ed elettici a moto volvente o percussivo.
EFFETTI SULLA SALUTE
Frequenza, direzione, tempo di esposizione e vastità della zona di contatto col corpo determinano il grado di nocività di una vibrazione e da studi statistici effettuati si è riscontrato che nella maggior parte dei casi, ossa e articolazioni di mani, polsi e gomiti subiscono i danni maggiori, con tendenza a problematiche anche psicofisiche e circolatorie.
I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
La prevenzione da danni procurati dall’esposizione a vibrazioni deve essere affrontata su tre livelli distinti: tecnico, organizzativo e medico, con approcci diversificati a seconda della presenza di basse o alte vibrazioni.
A livello tecnico, la prevenzione deve essere svolta a monte dal produttore del macchinario; egli si adopererà sia in fase di progettazione che di manutenzione per ridurre al minimo le vibrazioni e, ove fosse necessario, di stilare una apposita scheda con riportati i dispositivi di protezione individuale obbligatori.
Valori limite fissati dal DLG.s 187/2005
- Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 5 m/s2
Valore d’azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 2,5 m/s2
- Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 1,15 m/s2
Valore d’azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 0,5 m/ s2
Il Datore di Lavoro deve eliminare il rischio alla fonte o lo deve ridurre al minimo o comunque a livelli non superiori a quelli sopra riportati. In oltre valuta e misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono sottoposti.
Il lavoro da strumenti vibranti è da considerarsi tra quelli comportanti un maggior affaticamento psicofisico: da un punto di vista organizzativo, è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.
I lavoratori esposti a livelli superiori ai 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio, e a 0,5 m/s2 per il corpo intero, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con la costituzione di una cartella sanitaria e di rischio che riporti i valori di esposizione individuali del lavoratore a vibrazioni, comunicati al Datore di Lavoro dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
NORMATIVA
DLG.s 187 del 19 Agosto 2005.
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
DPR n.547 del 27/4/1955, artt. 28, 29, 30, 31, 32, 175, 225, 304, 307, 308, 332, 341.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR n.303 del 19.3.1956, art.8
Norme generali per l’igiene del lavoro.
D.Lgs n.626 del 19.9.1994:
Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs. n.475 del 4.12.1992, in attuazione della direttiva 89/686 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme tecniche armonizzate
UNI ISO 5982 – vibrazioni ed urti, impedenza meccanica di ingresso del corpo umano.
ISO 5349-86 – vibrazioni meccaniche, linee guida per la misurazione e la valutazione dell’esposizione a vibrazione.
ISO 8041 – risposta degli individui alle vibrazioni, strumenti di misurazioni.
ISO 2631 – guida per la valutazione dell’esposizione umana alle vibrazioni su tutto il corpo.
fonte:
www.ispesl.it
Condividi questo articolo su:
lun 18 giu 2007
Scritto da Amministratore - categoria:
PensioniNessun Commento
Per tutte quelle persone che svolgono una attività casalinga non retribuita, l’INPS da la possibilità di costruirsi autonomamente una pensione da riscattare nei termini previsti dalla legge. |
Possono iscriversi sia uomini che donne con i seguenti requisiti:
- avere una età compresa tra i 15 e i 65 anni;
- lavorare in ambiente domestico per la propria famiglia;
- non essere lavoratori autonomi o dipendenti a tempo pieno con obbligo di iscrizione ad un ente o ad una cassa previdenziale;
- essere disoccupati o dipendenti part-time senza vedersi riconoscere l’intero periodo di lavoro;
- non essere titolare di pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità inabilità.
Costi e modalità di pagamento
- Il valore del versamento mensile è completamente libero ma con un minimo di € 25,82 l’INPS da ulteriore mensilità e nel caso di versamenti mensili superiori a € 25,82 l’ente previdenziale calcola ulteriori ed eventuali altre mensilità con la seguente formula matematica:
Es.: Se il versamento mensile è di € 100 verranno accreditate 3 mensilità in più:
(100 : 28,82 = 3,87)
- Non vi sono termini di scadenza per i pagamenti e si può scegliere di versare la cifra totale in un’unica soluzione oppure dilazionarla come meglio si crede (anche in modo discontinuo) nel corso dell’anno.
- I versamenti si effettuano con un bollettino di conto corrente postale che l’INPS invierà al proprio domicilio insieme alla lettera di accettazione della domanda di iscrizione.
Agevolazioni fiscali
Ai fini fiscali, i contributi versati sono completamente deducibili dal reddito, anche nel caso di figli a carico.
Riscattare la pensione
- E’ possibile andare in pensione tra i 57 e 64 anni di età SOLO SE sono stati versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi totali; l’età minima, però, sale a 65 anni nel caso in cui la mensilità ricevuta dall’INPS non fosse pari al valore dell’assegno sociale maggiorato del 20%.
- E possibile andare in pensione a
qualsiasi età nel caso in cui siano sopraggiunte problematiche che rendano permanentemente impossibile lo svolgimento di ogni attività lavorativa, fermo restando il versamento di almeno 5 anni (60 mesi) di contributi.
fonte e ulteriori informazioni:
INPS
Condividi questo articolo su:
ven 8 giu 2007
Scritto da Amministratore - categoria:
Lavoro[5] Commenti

Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società.
Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef (
Imposta sul
Reddito delle
PErsone
Fisiche) del valore del 10% del reddito, sia esso derivante da lavoro autonomo o da impresa; restano sempre da effettuare i normali pagamenti di IVA, IRAP (
Imposta
Regionale sulle
Attività
Produttive) e i contributi previdenziali ed assistenziali ove dovuti.
Per poter usufruire di tale vantaggio, vi sono alcune condizioni necessarie:
1) Il titolare dell’attività non deve aver svolto negli ultimi 3 anni una attività artistica o professionale o di impresa anche se sottoforma associativa o familiare.
2) La nuova attività non deve essere una semplice continuazione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo.
3) Il lordo delle entrate non deve superare € 30.987,41 nel caso di attività esercenti arti oppure professioni o imprese di servizi.
Il limite aumenta a € 61.974,83 per imprese esercenti altre attività.
4) Si devono assolvere gli obblighi amministrativi, assicurativi e previdenziali.
Quando è conveniente adottare il “forfettino”
- Per entrate lorde superiori a € 10.329,24 a meno di avere molte spese detraibili e deducibili
(acquisti, spese mediche, spese di vario genere).
- Per chi è gia titolare di una o più attività in quanto i redditi della nuova attività non si sommano a
quelli derivante dalle altre.
Quando non è conveniente adottare il “forfettino”
Di primo impatto, il regime “forfettino” potrebbe sembrare vantaggioso per chi lo adotta in quanto la normale aliquota minima del 23% (che in realtà è del 23,90% a causa dell’addizionale regionale) diventa, nel caso del “forfettino”, solo il 10% ma in realtà non si tiene presenza la
no tax area. La no tax area è un sistema col quale sino ad un guadagno lordo di € 4500 il reddito non viene tassato dall’Irpef e superata questa cifra, la tassazione è proporzionalmente sempre più alta sino a raggiungere una media massima comunque inferiore al 10% entro un guadagno lordo si € 6.790.
Da questo si può intuire che se si prevede che i propri introiti non saranno superiori a € 6.790, non converrà adottare il regime agevolato “forfettino”.
Attenzione perchè in questo calcolo non sono state prese in considerazione altre spese (deducibili) ed eventuali situazioni di familiari a carico. Se si dovesse tenere conto del solo coniuge a carico, il limite entro il quale non conviene adottare il “forfettino” sale a € 10.520 e oltre se dovessimo considerare, assicurazioni sulla vita e sull’auto, spese mediche e altre spese deducibili.
Condividi questo articolo su: