giugno 2007


INTRODUZIONE Qualunque materiale esistente al mondo, possiede una propria elasticità derivante dal tipo di aggregazione molecolare posseduta ovvero dalla vicinanze e forza con cui le molecole sono unite. Una qualsiasi forma di urto, pressione o trazione genera un moto oscillatorio più o meno avvertibile dall’essere umano e di conseguenza una vibrazione meccanica. Tali vibrazioni si [...]


INTRODUZIONE
Qualunque materiale esistente al mondo, possiede una propria elasticità derivante dal tipo di aggregazione molecolare posseduta ovvero dalla vicinanze e forza con cui le molecole sono unite.
Una qualsiasi forma di urto, pressione o trazione genera un moto oscillatorio più o meno avvertibile dall’essere umano e di conseguenza una vibrazione meccanica. Tali vibrazioni si differenziano, in fisica, dalla diversa: frequenza, lunghezza e ampiezza d’onda, velocità, accelerazione.
Le vibrazioni dannose possono essere divise in due gruppi:
1. a BASSA frequenza come possono essere quelle avvertibili dai conducenti dei veicoli durante la percorrenza di un tratto di strada sconnesso;
2. ad ALTA frequenza come nell’utilizzo di utensili manuali ed elettici a moto volvente o percussivo.

EFFETTI SULLA SALUTE
Frequenza, direzione, tempo di esposizione e vastità della zona di contatto col corpo determinano il grado di nocività di una vibrazione e da studi statistici effettuati si è riscontrato che nella maggior parte dei casi, ossa e articolazioni di mani, polsi e gomiti subiscono i danni maggiori, con tendenza a problematiche anche psicofisiche e circolatorie.

I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
La prevenzione da danni procurati dall’esposizione a vibrazioni deve essere affrontata su tre livelli distinti: tecnico, organizzativo e medico, con approcci diversificati a seconda della presenza di basse o alte vibrazioni.
A livello tecnico, la prevenzione deve essere svolta a monte dal produttore del macchinario; egli si adopererà sia in fase di progettazione che di manutenzione per ridurre al minimo le vibrazioni e, ove fosse necessario, di stilare una apposita scheda con riportati i dispositivi di protezione individuale obbligatori.

Valori limite fissati dal DLG.s 187/2005
- Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 5 m/s2

Valore d’azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 2,5 m/s2

- Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
Valore limite di esposizione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 1,15 m/s2

Valore d’azione giornaliero (giornata lavorativa di 8 h): 0,5 m/ s2

Il Datore di Lavoro deve eliminare il rischio alla fonte o lo deve ridurre al minimo o comunque a livelli non superiori a quelli sopra riportati. In oltre valuta e misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono sottoposti.

Il lavoro da strumenti vibranti è da considerarsi tra quelli comportanti un maggior affaticamento psicofisico: da un punto di vista organizzativo, è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.
I lavoratori esposti a livelli superiori ai 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio, e a 0,5 m/s2 per il corpo intero, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con la costituzione di una cartella sanitaria e di rischio che riporti i valori di esposizione individuali del lavoratore a vibrazioni, comunicati al Datore di Lavoro dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

NORMATIVA
DLG.s 187 del 19 Agosto 2005.
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

DPR n.547 del 27/4/1955, artt. 28, 29, 30, 31, 32, 175, 225, 304, 307, 308, 332, 341.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR n.303 del 19.3.1956, art.8
Norme generali per l’igiene del lavoro.

D.Lgs n.626 del 19.9.1994:
Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.Lgs. n.475 del 4.12.1992, in attuazione della direttiva 89/686 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Norme tecniche armonizzate
UNI ISO 5982 – vibrazioni ed urti, impedenza meccanica di ingresso del corpo umano.

ISO 5349-86 – vibrazioni meccaniche, linee guida per la misurazione e la valutazione dell’esposizione a vibrazione.

ISO 8041 – risposta degli individui alle vibrazioni, strumenti di misurazioni.

ISO 2631 – guida per la valutazione dell’esposizione umana alle vibrazioni su tutto il corpo.

fonte: www.ispesl.it

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    Per tutte quelle persone che svolgono una attività casalinga non retribuita, l’INPS da la possibilità di costruirsi autonomamente una pensione da riscattare nei termini previsti dalla legge. Possono iscriversi sia uomini che donne con i seguenti requisiti: – avere una età compresa tra i 15 e i 65 anni; – lavorare in ambiente domestico per [...]


    Per tutte quelle persone che svolgono una attività casalinga non retribuita, l’INPS da la possibilità di costruirsi autonomamente una pensione da riscattare nei termini previsti dalla legge.

    Possono iscriversi sia uomini che donne con i seguenti requisiti:
    - avere una età compresa tra i 15 e i 65 anni;
    - lavorare in ambiente domestico per la propria famiglia;
    - non essere lavoratori autonomi o dipendenti a tempo pieno con obbligo di iscrizione ad un ente o ad una cassa previdenziale;
    - essere disoccupati o dipendenti part-time senza vedersi riconoscere l’intero periodo di lavoro;
    - non essere titolare di pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità inabilità.

    Costi e modalità di pagamento
    - Il valore del versamento mensile è completamente libero ma con un minimo di € 25,82 l’INPS da ulteriore mensilità e nel caso di versamenti mensili superiori a € 25,82 l’ente previdenziale calcola ulteriori ed eventuali altre mensilità con la seguente formula matematica:
    Es.: Se il versamento mensile è di € 100 verranno accreditate 3 mensilità in più:
    (100 : 28,82 = 3,87)
    - Non vi sono termini di scadenza per i pagamenti e si può scegliere di versare la cifra totale in un’unica soluzione oppure dilazionarla come meglio si crede (anche in modo discontinuo) nel corso dell’anno.
    - I versamenti si effettuano con un bollettino di conto corrente postale che l’INPS invierà al proprio domicilio insieme alla lettera di accettazione della domanda di iscrizione.

    Agevolazioni fiscali
    Ai fini fiscali, i contributi versati sono completamente deducibili dal reddito, anche nel caso di figli a carico.

    Riscattare la pensione
    - E’ possibile andare in pensione tra i 57 e 64 anni di età SOLO SE sono stati versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi totali; l’età minima, però, sale a 65 anni nel caso in cui la mensilità ricevuta dall’INPS non fosse pari al valore dell’assegno sociale maggiorato del 20%.
    - E possibile andare in pensione a qualsiasi età nel caso in cui siano sopraggiunte problematiche che rendano permanentemente impossibile lo svolgimento di ogni attività lavorativa, fermo restando il versamento di almeno 5 anni (60 mesi) di contributi.

    fonte e ulteriori informazioni: INPS

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      Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società. Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef [...]


      Il cosiddetto “forfettino” è un regimi fiscale semplificato introdotto con l’art. 13 della legge n. 388/2000 previsto per le nuove attività di lavoro autonomo intraprese da persone fisiche e non da società.

      Questo tipo di agevolazione può essere mantenuta per un massimo di 3 anni e prevede il pagamento di una tassa in sostituzione all’Irpef (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) del valore del 10% del reddito, sia esso derivante da lavoro autonomo o da impresa; restano sempre da effettuare i normali pagamenti di IVA, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e i contributi previdenziali ed assistenziali ove dovuti.

      Per poter usufruire di tale vantaggio, vi sono alcune condizioni necessarie:
      1) Il titolare dell’attività non deve aver svolto negli ultimi 3 anni una attività artistica o professionale o di impresa anche se sottoforma associativa o familiare.
      2) La nuova attività non deve essere una semplice continuazione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo.
      3) Il lordo delle entrate non deve superare € 30.987,41 nel caso di attività esercenti arti oppure professioni o imprese di servizi.
      Il limite aumenta a € 61.974,83 per imprese esercenti altre attività.
      4) Si devono assolvere gli obblighi amministrativi, assicurativi e previdenziali.

      Quando è conveniente adottare il “forfettino”
      - Per entrate lorde superiori a € 10.329,24 a meno di avere molte spese detraibili e deducibili
      (acquisti, spese mediche, spese di vario genere).
      - Per chi è gia titolare di una o più attività in quanto i redditi della nuova attività non si sommano a
      quelli derivante dalle altre.

      Quando non è conveniente adottare il “forfettino”
      Di primo impatto, il regime “forfettino” potrebbe sembrare vantaggioso per chi lo adotta in quanto la normale aliquota minima del 23% (che in realtà è del 23,90% a causa dell’addizionale regionale) diventa, nel caso del “forfettino”, solo il 10% ma in realtà non si tiene presenza la no tax area. La no tax area è un sistema col quale sino ad un guadagno lordo di € 4500 il reddito non viene tassato dall’Irpef e superata questa cifra, la tassazione è proporzionalmente sempre più alta sino a raggiungere una media massima comunque inferiore al 10% entro un guadagno lordo si € 6.790.
      Da questo si può intuire che se si prevede che i propri introiti non saranno superiori a € 6.790, non converrà adottare il regime agevolato “forfettino”.
      Attenzione perchè in questo calcolo non sono state prese in considerazione altre spese (deducibili) ed eventuali situazioni di familiari a carico. Se si dovesse tenere conto del solo coniuge a carico, il limite entro il quale non conviene adottare il “forfettino” sale a € 10.520 e oltre se dovessimo considerare, assicurazioni sulla vita e sull’auto, spese mediche e altre spese deducibili.

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