Una forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti. Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – […]


contratto occasionaleUna forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni  part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti.

Il contratto occasionale è stato introdotto con la legge Biaggi (legge del 14/02/2003 n. 30 – DL 10/09/2003 n.276). La normativa stabilisce che tali forme di contratto non devono avere una durata superiore ai 30 giorni e non possono portare a retribuzioni maggiori di 5.000 euro nello stesso anno solare e con il medesimo committente.

Tale forma di lavoro è subordinata per cui ha due vincoli, economico e temporale, ma non presume l’iscrizione ad acun tipo di albo o l’apertura di una propria Partita IVA, visto che viene applicata direttamente la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile.

 Solo se dovesse essere superata la soglia annua di 5.000 euro subentrerebbe l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nell’apposito registro.

Questa forma di contratto non implica la “subordinazione” in quanto priva di un rapporto coordinato e di lunga durata. Le prestazioni offerte con il proprio operato sono quindi occasionali e non hanno valore di professione abituale.

Per chi fosse interessato ecco un dettagliato esempio di contratto di lavoro occasionale: www.statistica.unipd.it/aledis/modulistica/occasionale.doc



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