Scritto da Amministratore - categoria:
Lavoro[33] Commenti
Una forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti.
Il contratto occasionale è stato introdotto con la
legge Biaggi (
legge del 14/02/2003 n. 30 – DL 10/09/2003 n.276). La normativa stabilisce che tali forme di contratto non devono avere una durata
superiore ai 30 giorni e non possono portare a retribuzioni
maggiori di 5.000 euro nello stesso anno solare e con il medesimo committente.
Tale forma di lavoro è subordinata per cui ha due vincoli,
economico e
temporale, ma non presume l’iscrizione ad acun tipo di albo o l’apertura di una propria Partita IVA, visto che viene applicata direttamente la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile.
Solo se dovesse essere superata la soglia annua di 5.000 euro subentrerebbe l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nell’apposito registro.
Questa forma di contratto non implica la “subordinazione” in quanto priva di un rapporto coordinato e di lunga durata. Le prestazioni offerte con il proprio operato sono quindi occasionali e non hanno valore di professione abituale.
Per chi fosse interessato ecco un dettagliato esempio di contratto di lavoro occasionale:
www.statistica.unipd.it/aledis/modulistica/occasionale.doc
Condividi questo articolo su:
giugno 21st, 2008 at 08:32
volevo sapere gentimelte se con questo tipo di contratto i contributi sono cmq buoni
giugno 30th, 2008 at 23:30
In genere il contratto occasionale non prevede versamento di contributi se il compenso è inferiore ai 5.000 euro. Sei tenuta solo al versamento delle tasse, tra cui la ritenuta d’acconto irpef.
A questo punto, se puoi fatti fare meglio un Contratto a Progetto, che prevede il versamento dei contributi a fini pensionistici.
ottobre 14th, 2008 at 12:06
avrei una curiosita’ cioe’quella di sapere (siccome mi riguarda personalmente)nel caso in cui la prestazione di lavoro si dovesse interrompere all’improvviso cioe’ nel caso di un licenziamento,siccome si parla di “prestazione occasionale” io ho il diritto di pretendere la retribuzione nel momento in cui e’ cessato il contratto di lavoro o devo aspettare che finisca il mese per poi prendere la busta paga?
grazie a chi mi rispondera’!
ottobre 15th, 2008 at 15:26
Solitamente si attende dato che il pagamento degli stipendi (e quindi tutti i conteggi del mese) avviene sempre nello stesso giorno anche per i licenziati.
Se ad esempio a te davano il denaro con bonifico e sapevi che entro un giorno (limite) del mese il denaro si rendeva disponibile sul conto, attendi fino a quel giorno; dopo potrai fare una telefonata in azienda e chiedere come è la situazione dei tuoi pagamenti.
ottobre 22nd, 2008 at 08:33
Gentili signori
vorrei gentilmente alcune delucidazioni in merito a questo problema condiviso da tanti altri “colleghi” lavoriamo a chiamata con una coop il nostro lavoro consiste nel fare la guida in una residenza sabauda, la coop che ha in appalto il sito inizialmente ci aveva fatto un contratto di collaborazione a chiamata poi alla scadenza non ha più rinnovato il suddetto contratto e dopo ben tre mesi non l’ha ancora fatto e non intende farlo. Per fortuna paga regolarmente i compensi e fornisce relativa quietanza con in dettaglio ritenuta d’acconto del 20% e netto a pagare. Ci chiediamo ma possono comportarsi così? sono in regola e se non lo sono cosa possiamo fare in merito?
grazie buona giornata
ottobre 22nd, 2008 at 10:35
Per Alex:
Non avreste dovuto accettare il fatto di vedervi corrisposta la retribuzione mediante rilascio di ricevuta con applicazione di ritenuta d’acconto. Sarei curiosa di sapere se nelle ricevute trovate l’indicazione prestazione occasionale, poiché in tal caso avete come limite per non incorrere nella tassazione quello dei 5.000 € nel corso dell’anno solare. Oltre questo limite, la prestazione non può considerarsi occasionale e scatta l’obbligo di apertura di partita IVA. Considerato che con la cooperativa è intercorso rapporto di lavoro a chiamata e tenuto conto del fatto che tale rapporto non sembra mai essere venuto meno, ritengo si possa provare la continuità ed eventualmente ricorrere al giudice per ottenere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al limite part time. Vi consiglio di rivolgervi ad un’associazione sindacale di fiducia al fine di intraprendere le azioni necessarie a veder tutelati i vostri diritti.
novembre 17th, 2008 at 13:49
Salve.
Volevo sapere gentilmente se la soglia dei 5000 euro vale per la cifra lorda o quella netta.
Ad esempio se la ricevuta fosse di 500 euro, con una ritenuta d’acconto di 100 euro (quindi io mi prendo 400 netto) quale cifra va conteggiata per il raggiungimento delle 5000 euro annue?
Inoltre è possibile avere il rimborso delle ritenute d’acconto?
Grazie
novembre 18th, 2008 at 16:23
State confondendo la cd. mi.ni co.co.co ex art. 61 dlgs 276/2003 con il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. La prima forma contrattuale è caratterizzata dai due vincoli (economico e temporale) e rientra nell’alveo dalla parausbordinazione. il collaboratore occasionale da subito viene assicurato all’inail e si deve iscrivere alla gestione separat inps per il versamento dei relativi contributi. Il reddito prodotto è assimilato a quello di lavoro dipendente. La secondo fattispecie è una vera e propria forma di lavoro autonomo, ma occasionale. Il prestatore d’opera dovrà essere iscritto alla gestione separata qualora l’ammontare dei compensi percepiti superino i 5000 euro lordi.Al compenso lordo deve essere detratta l’imposta del 20%. Il reddito prodotto è della categoria redditi diversi. Il prestatore d’opera non viene assicurato all’inail.
novembre 21st, 2008 at 15:35
buongiorno, sto per essere assunta con un contratto di lavoro occasionale e mi chiedevo da profana, non conoscendo questo tipo di contratto,se ci fosse anche un monte ore da rispettare, mi spiego… possono chiedermi di lavorare anche 12 ore al giorno durante questi 30 gg? il contratto prevede che non si possano superare i 30 gg di effettivo lavoro o i 30gg comprendono anche le festività che uno passa a casa senza lavorare?
novembre 21st, 2008 at 23:14
Sandra secondo me puoi fare lo straordinario, però se non vado errando,con un contratto del genere puoi ottenere max 5000 euro l’anno……e non dovrebbero figurare i contributi
novembre 25th, 2008 at 20:58
ho iniziato a lavorare dal 1/10/08 con un contratto occasionale di assistenza domiciliare di 74 ore al mese è vero che devo raggingere 80 ore per avere un contratto in regola? Grazie
dicembre 11th, 2008 at 11:30
Aspetto da più di due mesi il pagamento per la prestazione di lavoro autonomo da parte di un agenzia,esistono leggi che prevedono scadenze di pagamento predeterminate o devo aspettare aspettare per forza i loro comodi?
dicembre 12th, 2008 at 13:13
Per Russel :
Nel contratto non è indicata la data di pagamento? In caso contrario si potrebbe far riferimento all’art. 1183 c.c. il quale dispone che “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine , questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
dicembre 12th, 2008 at 13:14
Per Sonia :
Direi di no. I rapporti di lavoro autonomo o parasubordinati dovrebbero essere svincolati da qualsiasi misurazione in termini temporali della prestazione lavorativa.
gennaio 8th, 2009 at 11:19
ciao ho lavorato nel 2007 con un contratto a chiamata percependo circa 6000 euro netti da ritenuta d’acconto, siccome è stato il mio unico reddito percepito vorrei sapere se rientro nella fascia di reddito basso e quindi no tax area e quindi se ho diritto al rimborso della ritenuta d’acconto grazie qualcuno mi può rispondere’
gennaio 10th, 2009 at 19:43
Salve a tutti! Ho una ditta che si occupa di edilizia, ho la necessità di realizzare delle volte a cupola, e fortunatamente sono riuscito a trovare un signore pensionato disponibile a realizzarle. Mi ha proposto un contratto di lavoro occasionale. Vorrei sapere se per l’attività edile è possibile fare questo tipo di contratti e come ci si pone in caso di visita ispettiva sul cantiere.
Mille grazie
gennaio 11th, 2009 at 15:24
E’ possibile lavorare come occasionale per più committenti?
gennaio 26th, 2009 at 17:59
salve ho un contratto occasionale a tempo determinato, siccome durante l’estate non lavoro ho qualche diritto economico?
gennaio 30th, 2009 at 18:41
salve io non riesco a capite…ma il contratto occassionale dopo i 30 giorni è rinnovabile oppure no. E insomma possibile rimanere a lavorare x lo stesso proggetto magari x l’intera durata di esso con un contratto che si rinnova mese dopo mese
con il medesimo committente? mi dicono che tale forma e possibile prolungarla x un anno intero vero o falso!!!! grazie
febbraio 8th, 2009 at 10:30
Salve vorrei sapere se la collaborazione occasionale è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente nel settore bancario e se vi è obblgo di comunicazione all’azienda in cui si è dipendente.Ringrazio anticipatamente per la risposta.
febbraio 12th, 2009 at 17:05
lavoro con un contratto occasionale da ottobre ma è fattibile questa cosa? tra l’altro ricevo le ricevute e non buste paga e non ho firmato nessun contratto come mi devo comportare per il versamento ritiro della ritenuta d’acconto?
febbraio 16th, 2009 at 10:25
vorrei sapere che agevolazioni ci possono essere su questi contratti occasionali io ne ho uno con degli ingegneri vorrei sapere se devo presentare come reddito e che cosa io ne posso ricavare da questi contratti
febbraio 16th, 2009 at 14:08
X Alessadra:
Io sono sei anni che lavoro a collaborazione occasionale per lo stesso committente senza aver firmato niente che somigliasse ad un contratto.. A fine mese ti arrivano ovviamente ricevute e non buste paga(come da legge) perchè non si prevede il versamento di contributi per la pensione.
Per quanto riguarda il 20% di ritenuta d’acconto che ti trattengono: se nell’arco dell’anno non superi i 5000 euro lordi allora l’anno successivo puoi compilare il modello unico dichiarando la somma percepita (totale delle ricevute) e farti così restituire tutte le ritenute d’acconto. Essendo Modello Unico però ci vogliono anni prima di vedere questi “risarcimenti”
X Stefania:
Da questi contratti ci guadagna solo il datore di lavoro, tu proprio niente..
febbraio 19th, 2009 at 11:52
lory vorrei sapere se una persona che viene assunta con contratto a prestazione occasionale da una cooperativa sociale corre dei rischi o fa correre dei rischi alla cooperativa
febbraio 20th, 2009 at 11:01
Per Loredana:
A quali rischi si riferisce? La prestazione occasionale deve in ogni caso essere tale. Nell’eventualità che lei svolga invece attività lavorativa con continuità, deve sapere che i suoi diritti risultano pregiudicati da un mancato corretto inquadramento e dalla mancata stipulazione di un regolare contratto di lavoro subordinato.
febbraio 23rd, 2009 at 11:32
ho il contratto di lavoro occasionale dal 01/02-31/03.So anche che lavorero tutti due mesi 5 giorni alla settimana. Vorrei sapere se è possibile avere questo contratto o il contratto deve avere per forza la durata di 30 gg?
marzo 13th, 2009 at 17:10
Buonasera,volevo chiedere se il rimborso delle ritenute d’acconto è possibile in ogni caso se il reddito complessivo maturato nel corso della prestazione di lavoro occasionale nn superi i 5000 euro,oppure c’è qualce caso in cui non possa essere ottenuto?
marzo 31st, 2009 at 08:38
Buongiorno a tutti. Chi sa indicarmi se un contratto di lavoro occasionale (che non supera i 30 gg) puo’ essere stipulato a titolo gratuito???
agosto 20th, 2009 at 13:54
scusate…vorrei sapere se uno che sta per entrare in cassa integrazione può avere un contratto di lavoro occasionale..grazie
settembre 9th, 2009 at 17:15
Salve! Io sono russa e sto attualmente lavorando su un tale contratto. Può dirmi per favore, se con questo contratto si puo rinuovare permesso di soggiorno? Grazie!
dicembre 2nd, 2009 at 07:20
La circolare Inps 88/2009 fa il punto sulle prestazioni occasionali;dopo averla letta desidero un chiarimento:la paga oraria o giornalera che il committente dovrà corrispondere al lavoratore è libera o ha punti legislativi di riferimento?Ceratmente la paga sarà corrisposta con un surrogato della moneta che si chiama voucher. In attesa di una risposta ringrazia.
marzo 21st, 2010 at 15:57
salve,
volevo sapere se il contratto di lavoro occasionale va controfirmato prima che inizi la collaborazione o si firma a fine lavoro a fine rapporto … grazie
giugno 16th, 2010 at 13:24
salve, lavoro da diversi anni in una scuola tenendo dei corsi di musica ma non ho mai firmato nessun tipo di contratto. la certificazione che mi arriva dal commercialista relativa a questo lavoro parla però di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. e’ legale tutto ciò?
grazie molte