
Si sa che il tipo di infortunio al quale si va incontro e strettamente
legato al tipo di lavoro svolto quotidianamente e, in un mercato in così rapida espansione ed evoluzione, gli infortuni possono essere molto differenti tra loro anche se di primo impatto un mestiere può sembrare più sicuro di un altro.
E’ per questo si stanno diffondendo
nuove patologie impensabili fino a pochi anni or sono come ad esempio malattie riguardanti muscoli e ossa, oppure patologie strettamente legate allo
stress come quelle riguardanti l’apparato cardiovascolare (pensiamo a cosa può procurare il
mobbing oppure il passare ore ed ore seduti ad un PC) o ancora intolleranza e razioni allergiche da contatto.
Tra i nuovi rischi c’è la cosiddetta
cancerosi professionale ovvero un aumento del rischio di contrarre un tumore a causa delle sostanze tossiche presenti nel posto di lavoro e alle quali è stato stimato che circa il 24% dei lavoratori è esposto.
La legge 626/1994 è nata proprio per far fronte a questo tipo di rischi e per obbligare i datori di lavoro a sostituire o bonificare componenti prodotti con sostanze tossiche e cancerogene per l’essere umano e l’ambiente
In Italia abbiamo ancora una forte presenza di manufatti in
amianto (che in alcune parti del mondo vengono purtroppo ancora prodotti) e il decreto 257/06 ha introdotto alcune importanti novità come ad esempio
l’obbligo da parte del datore di lavoro di adoperarsi e adottare qualunque misura per rilevare la presenza di materiali pericolosi e notificarlo all’Asl di competenza; successivamente i dipendenti esposti a rischio devono essere sottoposti ad un
controllo sanitario e all’iscrizione nel registro degli esposti. E’ importante aggiungere che la legge ha abbassato ulteriormente il limite di esposizione a fibre di asbesto (amianto) portandolo a
0,1 fibre per cm2 .
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Scritto da Amministratore - categoria:
Lavoro[33] Commenti
Una forma di contratto ormai molto usata come forma di lavoro derivante da collaborazioni part-time o semplici consulenze è il contratto occasionale. Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio e spieghiamo il suo significato e le sue caratteristiche più salienti.
Il contratto occasionale è stato introdotto con la
legge Biaggi (
legge del 14/02/2003 n. 30 – DL 10/09/2003 n.276). La normativa stabilisce che tali forme di contratto non devono avere una durata
superiore ai 30 giorni e non possono portare a retribuzioni
maggiori di 5.000 euro nello stesso anno solare e con il medesimo committente.
Tale forma di lavoro è subordinata per cui ha due vincoli,
economico e
temporale, ma non presume l’iscrizione ad acun tipo di albo o l’apertura di una propria Partita IVA, visto che viene applicata direttamente la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’imponibile.
Solo se dovesse essere superata la soglia annua di 5.000 euro subentrerebbe l’obbligo di iscrizione dei collaboratori nell’apposito registro.
Questa forma di contratto non implica la “subordinazione” in quanto priva di un rapporto coordinato e di lunga durata. Le prestazioni offerte con il proprio operato sono quindi occasionali e non hanno valore di professione abituale.
Per chi fosse interessato ecco un dettagliato esempio di contratto di lavoro occasionale:
www.statistica.unipd.it/aledis/modulistica/occasionale.doc
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