(“Il settimo sigillo” di I. Bergman)   Il 6 marzo scorso, con la sentenza n° 4774 della Sezione lavoro, la Corte di Cassazione è intervenuta duramente su una delle più latenti e più disdicevoli realtà lavorative: il mobbing.   Il termine inglese “mobbing” indica l’ assalto di un gruppo verso un individuo ed è un comportamento tipico del mondo animale utilizzato [...]

(“Il settimo sigillo” di I. Bergman)   Il 6 marzo scorso, con la sentenza n° 4774 della Sezione lavoro, la Corte di Cassazione è intervenuta duramente su una delle più latenti e più disdicevoli realtà lavorative: il mobbing.   Il termine inglese “mobbing” indica l’ assalto di un gruppo verso un individuo ed è un comportamento tipico del mondo animale utilizzato allorquando si vuole ostracizzare un consimile dal branco. Ancora, la parola “mobbing” deriva dal latino “mobile vulgus“, cioè il movimento della gentagliaIn ambito lavorativo consiste nella perpetrazione di abusi, vessazioni, mortificazioni, pesanti dileggi, discriminazioni e, a volte, persino violenze fisiche finalizzate alla distruzione emotiva e fisica del lavoratore, il quale viene indotto ad abbandonare il lavoro senza che il datore di lavoro ricorra al licenziamento.  L’ O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha catalogato il mobbing come malattia che provoca una serie di sintomatologie invalidanti quali cefalea, insonnia, depressione, perdita di autostima, tremore, tachicardia, gastrite, dermatosi, nevrosi, isolamento e conseguente suicidioLe discriminazioni lavorative hanno avuto ed hanno tuttora, purtroppo, un largo utilizzo soprattutto nelle situazioni lavorative in nero, laddove è stato sempre difficile dimostrare persino l’ esistenza di un rapporto lavorativo, per non parlare poi dei ricatti ai quali deve sottostare una persona per non privarsi dell’ unica fonte reddittuale di cui dispone, per sé o per un’ intera famiglia.  In Italia si stima che il numero di mobbizzati è di circa un milione e duecentomila, numero destinato a quadruplicarsi se si computano i familiari di chi vive questa frustrazione.  La Cassazione, dunque, ha fornito alcune precisazioni sulla definizione giuridica di mobbing: i comportamenti vessatori di superiori gerarchici (mobbing verticale) o di colleghi (mobbing orizzontale) debbono comportare una lesione dell’ integrità fisica e della personalità morale del lavoratore ai sensi dell’ Art. 2087 del Codice civile, cioè la disposizone che vincola l’ imprenditore ad adottare tutte le misure che sono idonee a rispondere all’ obbligo di sicurezza delle condizioni di lavoro. La Suprema Corte, però, ha dato una connotazione giuridica soltanto all’ idoneità offensiva della condotta “che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’ azione nel tempo dalle caratteristiche di persecuzioni e discriminazioni, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato” Ma la gran parte della realtà lavorativa è costruita sulla “rispettabile” omertà dei lavoratori in nero, è formata da situazioni di lavoro illegale, indegno, in cui lo sfruttamento lavorativo è vissuto con spirito di servile riconoscenza. La protesta, la rivendicazione di condizioni umane di prestazione di lavoro, la richiesta di giusto ed equo compenso commisurato all’ attività svolta ed all’ orario lavorativo sono ignorate dalla maggior parte dei lavoratori ricattati.   La cultura del lavoro pone le sue fondamenta nella sottocultura della sopportazione e della meschina rassegnazione Il nostro ruolo nella società non è quello di vittime rassegnate e di emarginati: il silenzio alimenta la violenza contro noi stessi Un lavoratore o una lavoratrice che sopporta una discriminazione ed esegue timorosamente un ordine non è un essere umano bensì uno schiavo senza dignità.  La cultura del lavoro dignitoso ci appartiene di diritto, RIVENDICHIAMOLA !
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